GIUDICE SPORTIVO: 0-3 PER IL FREGENE!
articolo del 25/1/2012
Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso dell’Ischia di Castro per quanto riguarda la gara con il Fregene terminata sul campo con il risultato di 2-2 e data vinta all’Ischia di Castro 3-0.
Il Giudice Sportivo Sciogliendo la riserva di cui al C.U. Nº 128 del 18/1/2012 Esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società ISCHIA DI CASTRO a seguito di tempestivo preannuncio, con il quale si deduce che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto la Società FREGENE nel corso della gara ha effettuato due sostituzioni per l'effetto delle quali si sarebbe venuta a trovare con soli due calciatori della fascia di età fissata per il campionato di Promozione. Le sostituzioni citate sarebbero state: al 1º del II tempo esce MARANO Marco (1993) ed entra FAVAZZA Mattia (1991) al 1º del II tempo esce ROCCHI Daniel (1982) entra LAURATO Matteo (1989) per l'effetto chiede la vittoria a tavolino con il punteggio di 0 – 3 Il reclamo è fondato. Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in oggetto si rileva, che la Società FREGENE ha schierato in campo i seguenti calciatori in età di lega nº 2 ACREMAN ALESSIO (17/9/1994) Nº 3 BATTISTELLI ANDREA (31/12/1992) Nº 7 MARAMAO MARCO (23/9/1993) La Società FREGENE nel corso della gara, come risulta anche dai foglietti di sostituzione consegnati agli ufficiali di gara, ha effettuato due sostituzioni al 1º del II tempo escono il nº 7 MARAMAO Marco (23/9/1993) entra il nº 15 FAVAZZA Mattia (8/10/1991) e ROCCHI Daniele (16/10/1982) entra il nº 18 LAURATO Matteo (22/1/1989). In relazione alle suddette sostituzioni la Società FREGENE non ha osservato l'obbligo di impiegare sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa i calciatori in fascia di età (uno nato dall'1/1/1992 in poi - uno nato dall'1/1/1993 in poi - uno nato dall'1/1/1994 in poi) contravvenendo a quanto fissato dal C.U. nº 1 del 4/7/2011 del Comitato Regionale Lazio. PQM In applicazione all'art. 17 comma 5 lett. a del CGS Delibera di accogliere il reclamo proposto dalle Società ISCHIA DI CASTRO di infliggere alla Società FREGENE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Di restituire la tassa reclamo.