IL CASO ISCHIA-CASTRENSE: L'OPINIONE DEL GIURISTA
articolo del 4/4/2013
Ischia di Castro - Castrense: la partita che si gioca fuori dal campo. Cosa dicono i regolamenti La partita Ischia di Castro-Castrense giocherà il suo secondo atto fuori dal campo da gioco. La parola fine sarà affidata alla giustizia sportiva. In questo approfondimento non parlerò di etica, perché l'etica è qualcosa di aleatorio, non è codificata e non è una prassi. L’etica ci sfugge, e ritengo che ognuno abbia una sua etica. Parlerò di regolamenti e di norme. In particolare di quelli che disciplinano le sanzioni da comminare alla società che schiera un calciatore in posizione irregolare. L’inizio del nostro ragionamento parte dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC ed in particolare dall'articolo 22, rubricato “Esecuzione delle sanzioni”, più precisamente il comma 6 dispone che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore giovanile scolastica”. L’articolo 22 sembra risolvere il caso che ci riguarda ovvero l'utilizzo di un calciatore che doveva scontare una squalifica residua della precedente stagione. In particolare il caso del calciatore colpito da sanzione da scontare che si è trasferito in altra società o ha cambiato la categoria di appartenenza. La giurisprudenza della FIGC ha più volte confermato che per “il principio di effettività deve ritenersi, nella prospettiva della efficacia deterrente delle sanzioni sportive, valore fondante dell'ordinamento federale, la sua applicazione va mantenuta ferma anche nell'ipotesi che non sia possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee nel senso prima indicato. Cosicché deve tenersi conto che le norme sanzionatorie dell'ordinamento federale vanno interpretate ed appiccate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno (…). Corollario logico-giuridico di questo ragionamento è che l'unica possibilità per garantire che possa essere effettivamente e concretamente scontata la squalifica, sia quella secondo cui la sanzione stessa vada scontata nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra. (Giudice Sportivo Interregionale CU 2.2.2012)”. La Castrense, nei termini e nei modi disposti dal Codice di Giustizia Sportiva, ha ritualmente proposto ricorso di fronte al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio. In virtù dell’articolo 22 C.G.S. e dell'articolo 17 comma 5 C.G.S. alla Castrense verrà data la vittoria della partita “a tavolino” con il risultato di 3-0 poiché l'Ischia di Castro ha fatto partecipare alla gara in oggetto un calciatore (Cappetti, n.d.r.) che non aveva scontato la squalifica. Seconda parte di questa vicenda riguarda il “che cosa rischia l'Ischia di Castro?” scatterà il deferimento che porterà ad una sanzione per la società ed i tesserati coinvolti. Mentre altro capitolo riguarda le partite alle quali ha partecipato il calciatore in posizione irregolare. A questa seconda domanda si deve rispondere che, in ossequio al principio di salvaguardia dello svolgimento dei campionati e della certezza delle classifiche, il risultato della partita è intangibile e la violazione regolamentare, se non “reclamata” nei termini previsti di fronte al Giudice Sportivo, deve essere segnalata alla Procura Federale. I tesserati “colpevoli” dell'errore saranno deferiti di fronte alla Commissione Disciplinare Territoriale. Per ciò che riguarda i punti di penalizzazione da comminare alla società responsabile di aver fatto partecipare ad una gara un tesserato in posizione irregolare bisogna partire dalla vecchia impostazione giurisprudenziale che applicava l'equazione ogni gara disputata dal tesserato porta ad un punto di penalizzazione. Ma questo principio è stato rivisto dalla Giurisprudenza del TNAS del Coni, in particolare il lodo 28 ottobre 2010 tra la Vigor Perconti e la FIGC ha statuito che in tutti i casi di irregolare tesseramento non bisogna irrogare una sanzione, sempre e comunque, consistente in uno o più punti di penalizzazione ma in via eccezionale e limitatamente alle competizioni regionali, si debba ritenere congrua la sanzione dell'ammenda quando concorrano in maniera cumulativa le seguente circostanze: - comprovata buona fede della società responsabile della violazione - induzione in errore da parte di altri affiliati o tesserati che siano i principali responsabili dell'irregolarità del tesseramento. - Una situazione di nulla o molto limitata influenza sui risultato - la comprovata esistenza di ulteriori conseguenze negative già subite dalla società sanzionata Su questa falsariga si inserivano altre decisioni dell’organo C.O.N.I., la cui giurisprudenza è stata, poi, condivisa pure dai giudici federali, i quali giungevano, perfino, a dimezzare le penalizzazioni rispetto alle gare contestate, nei casi di colpa lieve, “escludendosi, secondo il consolidato indirizzo di questa Commissione, il criterio dell’automatismo per la irrogazione di un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara risultata irregolare” (Commissione Disciplinare Nazionale F.I.G.C. – C.U. n. 67/CDN del 21 marzo 2011 – deferimento ASD Noto). Dott. Francesco Casarola