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ISCHIA DI CASTRO, CONFERMATA LA RETROCESSIONE!


articolo del 7/6/2013



L'ISCHIA DI CASTRO RESPINTA DALLA
COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE.
TORNA IN PRIMA CATEGORIA

L'Ischia di Castro viene rimandata indietro anche dalla Commissione Disciplinare Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. E' questa la decisione dell'istituto giuridico presieduto da Sergio Artico, che ha appena concluso di occuparsi della vicenda. Questo perché la sanzione irrogata in primo grado viene ritenuta congrua. Tra qualche minuto (h 19.15) un ulteriore approfondimento.
Massimiliano Cannalire

(400) – APPELLO DELLA POL. D. ISCHIA DI CASTRO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA NELLA S.S. 2012/2013 E LE
SQUALIFICHE E INIBIZIONI NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI LORENZO CAPPETTI,
PACIFICO MARZIALI, PIETRO ANTONIO BILLI, PIERGIUSEPPE MARESCHI,
UBALDO SARALLI, CRISTIANO BALLANTI, MICHELE FOSSATI ▪ (Delibera CDT
presso il C.R. Lazio – C.U. n.234 del 22.5.2013 ).
La Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione
pubblicata sul CU n. 234/L.N.D. del 22 maggio 2013, accoglieva il deferimento della
Procura federale dell’8 maggio precedente e comminava le seguenti sanzioni: al calciatore
Lorenzo Cappetti la squalifica per tre giornate; ai dirigenti della Società Ischia di Castro di
appartenenza del suddetto calciatore, a nome Pacifico Marziali, Pietro Antonio Billi,
Piergiuseppe Mareschi, Ubaldo Saralli, Cristiano Ballanti e Michele Fossati la inibizione,
rispettivamente per ciascuno dal primo all’ultimo, di mesi 4, di mesi 2, di giorni 15, di giorni
45, di mesi 1, di giorni 15; alla Società Ischia di Castro la penalizzazione di 15 punti in
classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2012/2013 nel campionato di
competenza (Promozione) e l’ammenda di € 800,00.
Il fatto da cui aveva tratto le mosse il deferimento era così sintetizzabile: il calciatore
Cappetti, squalificato per 2 gare (sanzione pubblicata sul CU del 17 maggio 2012), aveva
scontato la prima giornata di squalifica nella successiva gara di Campionato Juniores
Regionale della Società Montefiascone per la quale era all’epoca tesserato, ma non aveva
scontato la seconda, perché, avendo cambiato Società, per l’appunto l’Ischia di Castro,
egli avrebbe dovuto scontarla, a mente dell’art. 22 comma 6 CGS, nella prima gara
ufficiale della prima squadra della nuova Società di appartenenza e non nel Campionato
Juniores Regionale, così come l’Ischia di Castro aveva ritenuto che fosse.
Il Cappetti, con in dosso siffatta residuale squalifica, aveva partecipato in posizione
irregolare a 26 gare del Campionato di Promozione disputate dalla suddetta Società,
determinando così il suo deferimento, unitamente ai dirigenti accompagnatori della
squadra, che, sottoscrivendo le distinte delle gare di cui sopra, avevano dichiarato che tutti
i calciatori ivi elencati, e quindi anche il Cappetti, prendevano parte ad ogni singola gara
sotto la responsabilità della Società di appartenenza.
Di qui nasceva il deferimento e maturava la decisione di che trattasi, avverso la quale
ricorrono tutte le persone deferite, unitamente alla Società Ischia di Castro.
Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto la totale
conferma della decisione impugnata.
Sono altresì comparsi i deferiti, assistiti dal nominato difensore, i quali, illustrate le proprie
difese, hanno concluso per la revoca, totale o parziale, della decisione.
La Commissione osserva quanto segue.
Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di Pierluigi Mareschi,
Cristiano Bellanti e Michele Fossati, rispettivamente inibiti per giorni 15, mesi 1 e giorni 15.
Infatti, ai sensi dell’art. 45 comma 3 CGS, per quel che qui interessa, non sono impugnabili
in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente Federale, che non si
rinviene nel caso in esame, i provvedimenti disciplinari concernenti la inibizione per
dirigenti fino ad un mese.
Pertanto,il capo della decisione impugnata che è relativo ai tre nominati dirigenti è a tutti
gli effetti definitivo.
Il ricorso dei restanti deferiti Lorenzo Cappetti, Pacifico Marziali, Pietro Antonio Belli e
Ubaldo Saralli, nonché della Società Polisportiva Ischia di Castro è suscettibile di essere
esaminato nel merito.
Pacifica la circostanza che il calciatore Lorenzo Cappetti, squalificato per 2 gare del
Campionato Juniores Regionale ancorché era tesserato per la Società Montefiascone,
aveva scontato solo la prima delle due giornate di squalifica, il problema che si pone alla
cognizione di questa Commissione è il verificare, nell’ottica dell’art. 22 comma 6 CGS, se
la seconda giornata di squalifica doveva essere scontata nel corrispondente Campionato
Juniores Regionale disputato dalla Società Ischia di Castro, nuova Società di
appartenenza del calciatore, come sostengono i ricorrenti, oppure nella prima gara
ufficiale della prima squadra di detta Società, come è stato deliberato dalla Commissione
Territoriale.
L’interpretazione della norma sopra richiamata depone a favore di tale statuizione, nel
senso che il calciatore sanzionato, che abbia cambiato Società, anche nel corso della
stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e
scolastica, deve scontare la squalifica, in deroga al comma 3 dello stesso articolo, per le
residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società o della
nuova categoria di appartenenza in casi di attività del Settore per l’attività giovanile e
scolastica.
Il calciatore Cappetti, pertanto, avrebbe dovuto scontare la residuale squalifica nella gara
di siffatta natura disputata dalla Società Ischia di Castro, alla quale egli aveva invece
partecipato, inficiando così la regolarità non solo di detta gara, ma anche delle successive,
sino al totale di 26 gare, tutte disputate dal calciatore in costanza di squalifica e quindi in
posizione irregolare.
La tesi dei ricorrenti che alcuna violazione dell’art. 22 comma 6 CGS si sarebbe
concretizzata, in quanto la squalifica del calciatore era stata scontata nello stesso
Campionato Juniores Regionale nella quale essa era maturata, non appare fondata, oltre
ad essere rimasta indimostrata.
Infatti, il comma 6 art. 22 CGS costituisce deroga della norma contenuta nel precedente
comma 3, per il quale il calciatore colpito da squalifica deve scontarla nelle gare ufficiali
della squadra in cui militava quando era avvenuta la violazione che aveva determinato il
provvedimento, mentre il comma 6, a differenza del comma 3, riguarda il calciatore che
abbia cambiato Società e che deve scontare la squalifica con la nuova Società per le
residue giornate in cui quest’ultima disputa gare ufficiali con la prima squadra.
Per cui il capo del ricorso di che trattasi deve essere respinto.
I ricorrenti censurano altresì la decisione per essere state comminate ai dirigenti ed alla
Società sanzioni eccessive e prive comunque di perequazione tra quelle inflitte ai dirigenti
e quelle inflitte alla Società.
Anche siffatto capo del ricorso non appare fondato.
Evidenziato che i dirigenti sono stati deferiti e sanzionati perché, in quanto quali
accompagnatori della squadra, sottoscrivendo le distinte – gara, avevano dichiarato che
tutti i calciatori e quindi anche il Cappetti vi partecipavano sotto la responsabilità della
Società e quindi anche della loro, non può revocarsi in dubbio che la entità delle inibizioni
ha tenuto conto del numero delle distinte sottoscritte, mutando così di intensità secondo
l’equo apprezzamento del primo Giudice, che non può non essere condiviso.
Altrettanto congrua risulta essere la duplice sanzione irrogata alla Società Ischia di Castro
della penalizzazione di 15 punti in classifica e dell’ammenda di € 800,00.
Con le 26 gare inficiate dalla irregolare partecipazione ad esse del calciatore squalificato,
la Società aveva ottenuto sul campo 31 punti, per cui la sanzione della penalizzazione dei
15 punti in classifica, visti il numero delle gare e l’entità dei risultati conseguiti, appare
svincolata da ogni automatismo ed ispirata, anche in questo caso, ad equità.
Ugualmente dicasi per l’ammenda, che, in casi rilevanti come è quello in esame, può
essere comminata in unione alla penalizzazione ai sensi dell’art. 18 comma 1 incisi B e G
CGS.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto da Pierluigi Mareschi, Cristiano Bellanti e Michele
Fossati; respinge il ricorso proposto da Lorenzo Cappetti, Pacifico Marziali, Pietro Antonio
Belli, Ubaldo Saralli, nonché dalla Società Polisportiva Ischia di Castro.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.
Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico
Pubblicato in Roma il 7 giugno 2013.
Il Segretario Federale Il Presidente Federale
Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete
L'ESTRATTO DEL COMUNICATO UFFICIALE APPENA PUBBLICATO

(400) – APPELLO DELLA POL. D. ISCHIA DI CASTRO AVVERSO LA SANZIONEDELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA NELLA S.S. 2012/2013 E LESQUALIFICHE E INIBIZIONI NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI LORENZO CAPPETTI,PACIFICO MARZIALI, PIETRO ANTONIO BILLI, PIERGIUSEPPE MARESCHI,UBALDO SARALLI, CRISTIANO BALLANTI, MICHELE FOSSATI ▪ (Delibera CDTpresso il C.R. Lazio – C.U. n.234 del 22.5.2013 ).
La Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 234/L.N.D. del 22 maggio 2013, accoglieva il deferimento della Procura federale dell’8 maggio precedente e comminava le seguenti sanzioni:
 al calciatore Lorenzo Cappetti la squalifica per tre giornate;
ai dirigenti della Società Ischia di Castro di appartenenza del suddetto calciatore, a nome Pacifico Marziali, Pietro Antonio Billi, Piergiuseppe Mareschi, Ubaldo Saralli, Cristiano Ballanti e Michele Fossati la inibizione, rispettivamente per ciascuno dal primo all’ultimo, di mesi 4, di mesi 2, di giorni 15, di giorni 45, di mesi 1, di giorni 15;
alla Società Ischia di Castro la penalizzazione di 15 punti inclassifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2012/2013 nel campionato dicompetenza (Promozione) e l’ammenda di € 800,00.Il fatto da cui aveva tratto le mosse il deferimento era così sintetizzabile:
il calciatore Cappetti, squalificato per 2 gare (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 17 maggio 2012), aveva scontato la prima giornata di squalifica nella successiva gara di Campionato Juniores Regionale della Società Montefiascone per la quale era all’epoca tesserato, ma non aveva scontato la seconda, perché, avendo cambiato Società, per l’appunto l’Ischia di Castro, egli avrebbe dovuto scontarla, a mente dell’art. 22 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova società di appartenenza e non nel Campionato Juniores Regionale, così come l’Ischia di Castro aveva ritenuto che fosse. Il Cappetti, con in dosso siffatta residuale squalifica, aveva partecipato in posizione irregolare a 26 gare del Campionato di Promozione disputate dalla suddetta Società, determinando così il suo deferimento, unitamente ai dirigenti accompagnatori della squadra, che, sottoscrivendo le distinte delle gare di cui sopra, avevano dichiarato che tutti i calciatori ivi elencati, e quindi anche il Cappetti, prendevano parte ad ogni singola gara sotto la responsabilità della società di appartenenza. Di qui nasceva il deferimento e maturava la decisione di che trattasi, avverso la quale ricorrono tutte le persone deferite, unitamente alla Società Ischia di Castro.
Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto la totale conferma della decisione impugnata. Sono altresì comparsi i deferiti, assistiti dal nominato difensore, i quali, illustrate le proprie difese, hanno concluso per la revoca, totale o parziale, della decisione.
La Commissione osserva quanto segue. Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di Pierluigi Mareschi, Cristiano Bellanti e Michele Fossati, rispettivamente inibiti per giorni 15, mesi 1 e giorni 15. Infatti, ai sensi dell’art. 45 comma 3 C.G.S., per quel che qui interessa, non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente Federale, che non si rinviene nel caso in esame, i provvedimenti disciplinari concernenti la inibizione per dirigenti fino ad un mese. Pertanto, il capo della decisione impugnata che è relativo ai tre nominati dirigenti è a tutti gli effetti definitivo.
Il ricorso dei restanti deferiti Lorenzo Cappetti, Pacifico Marziali, Pietro Antonio Billi e Ubaldo Saralli, nonché della Società Polisportiva Ischia di Castro è suscettibile di essere esaminato nel merito. Pacifica la circostanza che il calciatore Lorenzo Cappetti, squalificato per 2 gare del Campionato Juniores Regionale ancorché era tesserato per la Società Montefiascone, aveva scontato solo la prima delle due giornate di squalifica, il problema che si pone alla cognizione di questa Commissione è il verificare, nell’ottica dell’art. 22 comma 6 CGS, se la seconda giornata di squalifica doveva essere scontata nel corrispondente Campionato Juniores Regionale disputato dalla Società Ischia di Castro, nuova Società diappartenenza del calciatore, come sostengono i ricorrenti, oppure nella prima gara ufficiale della prima squadra di detta Società, come è stato deliberato dalla Commissione Territoriale. L’interpretazione della norma sopra richiamata depone a favore di tale statuizione, nel senso che il calciatore sanzionato, che abbia cambiato Società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, deve scontare la squalifica, in deroga al comma 3 dello stesso articolo, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società o della nuova categoria di appartenenza in casi di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica. Il calciatore Cappetti, pertanto, avrebbe dovuto scontare la residuale squalifica nella gara di siffatta natura disputata dalla Società Ischia di Castro, alla quale egli aveva invece partecipato, inficiando così la regolarità non solo di detta gara, ma anche delle successive, sino al totale di 26 gare, tutte disputate dal calciatore in costanza di squalifica e quindi in posizione irregolare. La tesi dei ricorrenti che alcuna violazione dell’art. 22 comma 6 CGS si sarebbe concretizzata, in quanto la squalifica del calciatore era stata scontata nello stesso Campionato Juniores Regionale nella quale essa era maturata, non appare fondata, oltre ad essere rimasta indimostrata. Infatti, il comma 6 art. 22 CGS costituisce deroga della norma contenuta nel precedentecomma 3, per il quale il calciatore colpito da squalifica deve scontarla nelle gare ufficiali della squadra in cui militava quando era avvenuta la violazione che aveva determinato il provvedimento, mentre il comma 6, a differenza del comma 3, riguarda il calciatore che abbia cambiato Società e che deve scontare la squalifica con la nuova Società per le residue giornate in cui quest’ultima disputa gare ufficiali con la prima squadra. Per cui il capo del ricorso di che trattasi deve essere respinto.
I ricorrenti censurano altresì la decisione per essere state comminate ai dirigenti ed alla Società sanzioni eccessive e prive comunque di perequazione tra quelle inflitte ai dirigenti e quelle inflitte alla Società. Anche siffatto capo del ricorso non appare fondato. Evidenziato che i dirigenti sono stati deferiti e sanzionati perché, in quanto quali accompagnatori della squadra, sottoscrivendo le distinte–gara, avevano dichiarato che tutti i calciatori e quindi anche il Cappetti vi partecipavano sotto la responsabilità della Società e quindi anche della loro, non può revocarsi in dubbio che la entità delle inibizioni ha tenuto conto del numero delle distinte sottoscritte, mutando così di intensità secondo l’equo apprezzamento del primo Giudice, che non può non essere condiviso.
Altrettanto congrua risulta essere la duplice sanzione irrogata alla Società Ischia di Castrodella penalizzazione di 15 punti in classifica e dell’ammenda di € 800,00. Con le 26 gare inficiate dalla irregolare partecipazione ad esse del calciatore squalificato, la Società aveva ottenuto sul campo 31 punti, per cui la sanzione della penalizzazione dei15 punti in classifica, visti il numero delle gare e l’entità dei risultati conseguiti, appare svincolata da ogni automatismo ed ispirata, anche in questo caso, ad equità. Ugualmente dicasi per l’ammenda, che, in casi rilevanti come è quello in esame, può essere comminata in unione alla penalizzazione ai sensi dell’art. 18 comma 1 incisi B e G del Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto da Pierluigi Mareschi, Cristiano Bellanti e Michele Fossati; respinge il ricorso proposto da Lorenzo Cappetti, Pacifico Marziali, Pietro Antonio Billi, Ubaldo Saralli, nonché dalla Società Polisportiva Ischia di Castro.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.
Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico
Pubblicato in Roma il 7 giugno 2013

Il Segretario Federale                                                                                                 Il Presidente
Antonio Di Sebastiano                                                    Giancarlo Abete

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