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Promozione: Fregene - Ladispoli rimane 3 a 0


articolo del 5/12/2008



Ecco il comunicato

 

Il Giudice Sportivo:
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 49 del 20.11.2008;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società U.S. LADISPOLI con il quale si deduce un presunto errore tecnico dell'Arbitro in quanto lo stesso dopo avere comminato un provvedimento disciplinare di ammonizione nei confronti di un calciatore della Società LADISPOLI, avrebbe fatto riprendere il gioco senza l'uso del fischietto come previsto dalla Regola 5 del Gioco del Calcio. Chiedendo, per l'effetto, quanto previsto dall'art. 17 comma 4 lett. C del C.G.S. ossia la ripetizione della gara.
- Rilevato che quanto sopra richiesto dalla reclamante è in contrasto con l'art. 29 comma 3 del C.G.S. che recita "I Giudici Sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento della gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'Arbitro, che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questo ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco.”
P.Q.M.
DELIBERA
- di dichiarare inammissibile il reclamo;
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
FREGENE - LADISPOLI 3 - 0

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