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SQUALIFICA A TEMPO DEL CAMPO PER LA LUPA FRASCATI


articolo del 18/5/2009



SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON GARE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE

FINO AL 31/01/2010

LUPA FRASCATI

Per essere, persone non identificate ma in modo evidente riconducibili alla società ospitante, entrate, dopo l'assegnazione alla squadra ospite di un calcio di rigore, nel recinto di gioco. Per avere una di esse, qualificatasi prima dell'inizio della gara come Presidente della società, rivolto all'Arbitro espressioni minacciose e colpito con forza il medesimo al petto, facendolo indietreggiare di qualche metro e procurandogli sensazione dolorifica. Nella circostanza tale persona inveiva contro l'Arbitro rivolgendogli nuove e reiterate espressioni minacciose. Per avere, al termine della gara, persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società ospitante, indebitamente presenti sul terreno di gioco, rivolto all'Arbitro espressioni dal contenuto estremamente minaccioso, tentando, una di esse, di aggredirlo senza però riuscire nell'intento in quanto trattenuta da uno dei presenti.

Per avere in tale fase, propri calciatori, privatisi delle maglie al fine di impedire la loro identificazione, accerchiato l'Arbitro con atteggiamento minaccioso e per avere, uno di essi, colpito il direttore di gara con un calcio ad un polpaccio procurandogli intensa sensazione dolorifica. Per avere propri sostenitori, nel mentre gli Ufficiali di gara tentavano di raggiungere il proprio spogliatoio, lanciato contro di essi bottiglie di plastica piene di acqua, pietre di piccole dimensioni ed un accendino senza tuttavia attingere alcuno. Per avere consentito che un proprio tesserato calciatore, identificato dall'Arbitro, nonostante fosse colpito da squalifica con C.U. n° 155 dell'11\05\09, accedesse all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. Per avere, sempre al termine della gara, persone non identificate, ma riconducibili alla società ospitante, dopo che l'Arbitro era stato da una di esse colpito al petto, unitamente ai calciatori, rivolto al Direttore di gara espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. Per avere propri sostenitori danneggiato l'auto della terna arbitrale. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. Sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità dei fatti, della pluralità degli episodi di violenza di cui è rimasto vittima il Direttore di gara, della totale assenza di collaborazione da parte dei propri dirigenti, distintisi al contrario, per la loro condotta violenta e miancciosa, ed in considerazione dell'idoneità dei comportamenti a determinare gravissimi danni alla integrità fisica degli Ufficiali di gara. ( R A - R AA R CdC )

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