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PROMO/D: ANITRELLA-FORMIA 3-0 D'UFFICIO A TUTTE E DUE!


articolo del 11/2/2010



ANITRELLA  - FORMIA 1905

Il Giudice Sportivo

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 91 del 4/2/2010

Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società FORMIA 1905 e con il quale, si deduce che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto loro tesserati sarebbero stati aggrediti dai calciatori della Società ANITRELLA determinando la sospensione definitiva della gara da parte dell'arbitro.

Per l'effetto, chiede che alla stessa venga attribuita la responsabilità della sospensione anticipata con conseguente vittoria a tavolino a proprio favore o in subordine la ripetizione della gara.

Esaminato gli atti ufficiali si rileva quanto segue:

Al 22° del II tempo l'arbitro, su segnalazione di un proprio collaboratore espelleva il calciatore SCACCHI Roberto (ANITRELLA) perché, questi, dopo avere realizzato una rete, rivolgeva agli occupanti la panchina ospite espressioni offensive accompagnate da un gesto triviale.

Il medesimo, dopo il provvedimento disciplinare rientrava velocemente portandosi all'interno dello spogliatoio della Società ospite inseguito da numerosi calciatori della stessa ed alcuni tesserati della panchina.

Anche i giocatori e dirigenti della Società ANITRELLA vista la situazione si portavano negli spogliatoi. - L'arbitro riferisce: "per bloccare la situazione che stava degenerando in una grossa e violenta rissa, si portava nella zona della stessa e notava che il dirigente della Società ospitante portava fuori dallo spogliatoio riservato alla squadra ospite il calciatore espulso SCACCHI che "aveva dato l'input a fare scaturire una mega rissa alla quale  partecipavano un gran numero di tesserati di entrambe le Società e che durava almeno dieci minuti.

A tale rissa non partecipavano sette/otto calciatori della Società ANITRELLA e tre della Società FORMIA, in quanto, gli stessi, sono stati identificati dall'altro Assistente al centro del terreno di gioco.

L'arbitro nel proprio referto afferma: "Sancivo la fine della gara in quanto il FORMIA non aveva il numero minimo di giocatori per continuare la gara e inoltre venivano a mancare le condizioni ambientali".

Quindi rientrava negli spogliatoi unitamente ai propri assistenti senza notificare i provvedimenti disciplinari assunti a carico dei tesserati per misura precauzionale (provvedimenti pubblicati sul C.U. 91 del 4.2.2010).

Al momento della sospensione la gara (23° del II tempo) era sul risultato di

ANITRELLA - FORMIA      3 – 0.

Considerato che la responsabilità dell'inizio della rissa è da addebitare al comportamento scorretto del calciatore SCACCHI Roberto e tale provocazione generava una violenta reazione fra i tesserati di entrambe le Società.

Considerato, inoltre, che a causa della totale assenza di agenti della Forza Pubblica, nonostante questa fosse stata richiesta dalla Società Ospitante obbiettivamente, non vi erano più le condizioni ambientali per riprendere l'incontro e ripristinare una situazione normale.

Questo Organo Giudicante valutava ineccepibile la decisione arbitrale di sospendere definitivamente la gara in quanto molti dei tesserati, di entrambe le Società, erano più impegnati ad alimentare la rissa, durata circa dieci minuti, che a mantenere un comportamento responsabile e sportivo.


Tanto premesso.

Considerato che la mancata regolare conclusione della gara debba essere addebitata ad entrambe le Società e visto l'art. 17 comma 2 del CGS        

PQM

delibera

- di respingere il reclamo proposto dalla Società FORMIA 1905

- di infliggere alle Società ANITRELLA e FORMIA 1905 la punizione sportiva della perdita della gara con - il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di Euro 1.000,00 per entrambe

- Di  incamerare la tassa reclamo.

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