PROMO/B: I PROVVEDIMENTI DEL CASO "ATLETICO VESCOVIO-CENTRO ITALIA RIETI"
articolo del 11/2/2010
Roma - Di seguito i provvedimenti del giudice sportivo in merito alla rissa successiva la partita atletico vescovio-centro italia rieti. Domani l’editoriale del nostro direttore, Max Cannalire A carico di società ammendA CON DIFFIDA € 2.000,00 ATLETICO VESCOVIO Perché propri sostenitori nel corso della gara ed alla fine della stessa rivolgevano ai calciatori della squadra ospite espressioni offensive e minacciose anche a contenuto discriminatorio per motivi di nazionalità. A fine gara, i medesimi attingevano con sputi i tesserati ospiti e li colpivano scalciando la rete di recinzione mentre questi rientravano negli spogliatoi. In tale frangente, propri tesserati, alcuni dei quali identificati, si scagliavano violentemente contro i calciatori avversari provocando ad un giocatore la probabile rottura del setto nasale con fuoriuscita di sangue, ad un altro escoriazioni alle mani con fuoriuscita di sangue ed all'allenatore della squadra la probabile frattura di un polso. Sanzione così determinata in considerazione della grave e vile aggressione perpetrata dai propri tesserati nei confronti di calciatori e dirigenti della squadra ospite in violazione dell'art.1 comma 1 del CGS nonché ai sensi dell'art.11 comma 1 del CGS. L'arbitro, constatata la grave situazione venutasi a creare, ha provveduto a richiedere l'intervento della Forza Pubblica e di una Autoambulanza prontamente intervenuti. (Recidiva specifica). A carico di dirigenti Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 31/03/2010 MORETTI FEDERICO (ATLETICO VESCOVIO) Allontanato per avere rivolto ad un calciatore della squadra avversaria espressioni gravemente offensive e minacciose, reiterava tale comportamento dall'esterno del recinto di gioco anche nei confronti dell'arbitro. A fine gara, partecipava, unitamente a sostenitori della propria squadra, a violenze nei confronti dei calciatori ospiti. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. F A carico di allenatori Squalifica fino al 31/03/2010 PANSA ERMANNO (ATLETICO VESCOVIO) Perché, a fine gara, unitamente a calciatori della propria squadra partecipava ad una vile aggressione nei confronti di tesserati della squadra avversaria che subivano danni evidenti. (rapporto osservatore arbitrale). A carico di calciatori Espulsi dal campo squalifica fino al 26.03.2010 CASADEI DANIELE (ATLETICO VESCOVIO) Espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare batteva ironicamente le mani all'arbitro e gli rivolgeva espressioni offensive. A fine gara, unitamente ad altri compagni di squadra, partecipava ad una violenta e vile aggressione nei confronti di tesserati della squadra avversaria che subivano danni evidenti. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. C squalifica fino al 19.03.2010 MADONNA ALESSANDRO (ATLETICO VESCOVIO) Espulso per condotta gravemente sleale, a fine gara, unitamente ad altri compagni di squadra partecipava ad una violenta e vile aggressione nei confronti di tesserati della squadra avversaria che subivano danni evidenti. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. C Non espulsi dal campo squalifica fino al 5.03.2010 ALIVERNINI MARCO (ATLETICO VESCOVIO) MUZZOPAPPA NICOLA (ATLETICO VESCOVIO) SBROCCO ALESSANDRO (ATLETICO VESCOVIO) Perché, a fine gara, unitamente ad altri compagni di squadra partecipavano ad una vile aggressione nei confronti di tesserati della squadra avversaria che subivano danni evidenti. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. b