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LA VOCE DEL DIRITTO a cura di Francesco Casarola - I gradi di giudizio di fronte alla giustizia sportiva nella Lega Nazionale Dilettanti


articolo del 14/4/2011



I gradi di giudizio di fronte alla giustizia

sportiva nella Lega Nazionale Dilettanti

 

I reclami e varie nel regno della

giustizia sportiva

 

 

Dopo aver analizzato la Procura Federale e nel bel mezzo c'è stato lo spazio (necessitato dalle vicende regionali) per analizzare il transfert, il quale sembrava a me così lontano dal mondo dilettantistico ed invece mi sbagliavo di grosso, visti gli strascichi della vicenda Tacon. Vorrei riprendere l'analisi della giustizia sportiva. Non voglio avere in questa sede la presunzione di esaustività ma vorrei mostrare un quadro generale di come funziona e quali sono gli organi della giustizia sportiva nel mondo dilettante.

 

Prima di tutto quanti e quali sono i gradi di giudizio?

 

La risposta non è così scontata. Infatti bisogna distinguere le infrazioni che riguardano l'attività agonistica da ciò che sono gli illeciti sportivi (presenti nel Codice di Giustizia Sportiva) e solo conseguentemente al deferimento della Procura Federale. Possiamo così distinguere due gradi per le infrazioni che concernono l'attività agonistica:

 

1)      Giudice Sportivo territoriale

2)      Commissione Disciplinare Territoriale

 

Il Giudice sportivo territoriale che tutti conosciamo è quel volontario che avendo determinate qualità e caratteristiche viene scelto per emanare i provvedimenti di natura disciplinare in virtù delle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e dell'eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo avanzato nei termini fissati in via generale dal presente Codice), come recita l’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva. Quest'organo giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle partite con esclusione dei fatti che investano decisioni di natura tecnica o disciplinare che rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro. Il giudizio di primo grado a livello territoriale è privo di contraddittorio: non si può essere ascoltati personalmente né prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali di gara. E d'altronde non è ammesso il reclamo di una terza società.

 

Come si fa un reclamo e quali sono i principali momenti di un reclamo?

 

La società che è interessata ad un reclamo deve inviarlo entro 24 ore del giorno immediatamente successivo, non festivo, a quello in cui si è disputata la gara. Contestualmente si deve inviare un telegramma o telefax di preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo ed anche alla controparte.

 

A parere mio si possono distinguere due momenti: la redazione e la tassa del reclamo. Ogni parte della costruzione del reclamo è fondamentale e decisiva per l'ammissibilità dello stesso (oltre alla tempistica).

 

Il reclamo va redatto su carta intestata, in assenza, su un foglio sul quale sia apposto il timbro della società, in ogni caso, in maniera tale che non vi siano dubbi sulla riconducibilità del gravame alla società reclamante Le ragioni per le quali si presenta il reclamo devono essere formulate in modo non generico.

 

Da chi deve essere sottoscritto il reclamo?

 

Questa è una domanda non di facile lettura. Infatti non vi è l'istituto della rappresentanza processuale nelle norme della FIGC. Anche se la giurisprudenza costante ammette tale istituto nei giudizi sportivi. Sarebbe meglio che il reclamo venga sottoscritto dal presidente della società, dal vicepresidente, in caso di comprovati impedimenti del presidente, o da parte di un dirigente delegato per i reclami. Il presidente, il vice o il delegato in posizione di squalifica e/o inibizione non sono autorizzati a firmare un reclamo per conto della società.

 

La tassa del reclamo viene definita ogni anno dal Comitato Regionale ed è dovuta anche in caso di solo preannuncio pur se non seguito dall'effettiva presentazione del reclamo. Quest'ultimo, debitamente motivato, deve essere trasmesso con raccomandata o mezzo equipollente, entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.  

 

Abbiamo visto come il reclamo sia apparentemente un semplice strumento ed invece si dimostra di complicata lettura e costruzione.

 

Francesco Casarola

Esperto in Diritto ed Economia dello Sport

Praticante avvocato in Diritto Sportivo presso lo studio legale Spadafora De Rosa

www.francescocasarola.com

Per qualsiasi domanda, richiesta e consulenza inviate una e-mail: info@francescocasarola.com

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