LE NORME FEDERALI: COSA E' E COME FUNZIONA IL TITOLO SPORTIVO
articolo del 2/10/2012
Che cos'è e come funziona, il titolo sportivo? L'INIZIO DELLA RUBRICA - Con questa prima puntata stagionale inizieremo un percorso di conoscenza della normativa sportiva. Cercherò di essere un punto di riferimento per chi lo vorrà di questo mondo intriso di problematiche. CHE COS'E IL TITOLO SPORTIVO? - Per rispondere a questa domanda dobbiamo rifarci all'art. 52 delle Norme organizzative interne della federazione (“NOIF”): “Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti delle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.” Il comma 2, letto in combinato disposto con il già citato comma 1 del medesimo articolo, è la parte operativa e di maggior interesse di questo argomento in quanto afferma: “In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.” In sintesi il titolo sportivo è l'insieme di qualità immateriali che determinano la partecipazione all'organizzazione federale. La ratio di questo istituto è così riassumibile: “il problema nasce dal fatto che il titolo sportivo di una società della Città X possa essere liberamente ceduto ad una società della città Y, cosa che avrebbe l'effetto “di sottrarre al “campanile” di una città i meriti sportivi, conquistati o mantenuti dalla squadra, ma che la tifoseria sente propri, per avere contribuito alla loro conquista con la propria partecipazione “emotiva” profusa sugli spalti”. Esemplifica, in maniera così illuminante, la funzione del titolo sportivo da parte dell'Avvocato E. Lubrano nel suo contributo scientifico dal titolo “Ammissione ai campionati di calcio e titolo sportivo: un sistema da rivedere?!”. Anche per cio' che ho detto sopra il titolo sportivo rientra in quel grande contenitore chiamato “specificità dello sport”, termine coniato dall'Unione Europea. Si evince il cosiddetto “interesse morale-sportivo del territorio” di notevole rilievo in quanto la partecipazione delle singole città al livello conquistato dalle proprie squadre sul campo costituisce un corollario del principio di “garanzia della regolarità dei campionati sportivi” e, come tale, deve essere salvaguardato dalla federazione che li organizza. ANALISI DELLA NORMATIVA - Come già detto: il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. (uno dei compiti di questo organo è quella di organizzare i campionati) delle condizioni tecniche sportive della possibilità di partecipare ad un determinato campionato. Tralasciando i problemi che riguardano le formazioni professionistiche mi soffermerei su quello che è stato specificato dalla giurisprudenza sopratutto nella sentenza del Tar Lazio Sezione ter del 22 settembre 2004, n. 9668 (Napoli/FIGC) in tema di definizione del titolo sportivo. Prima di tutto come si può definire il titolo sportivo: “ il titolo sportivo è una qualità inerente alla posizione di status che questi riveste nei confronti e nell’ambito dell’organizzazione settoriale di cui fa parte”. Quindi possiamo capire come questo sia uno status della società sportiva nei confronti dell'ordinamento sportivo. Ed infatti la stessa sentenza affermava “il titolo sportivo, in altre e più semplici parole, inerisce al soggetto affiliato in sé, perché non solo ne descrive il merito e la capacità sportivi, ma soprattutto la sua partecipazione all’organizzazione e, quindi, è una delle qualità del rapporto associativo dell’affiliato con la F.I.G.C.” Mentre, in seconda analisi, si parla di “condizioni tecniche sportive” per definire “il risultato tecnico-sportivo s’identifichi con le condizioni tecnico-sportive che determinano (…) il diritto al relativo riconoscimento è un bene immateriale appartenente, in modo personalissimo ed esclusivo, solo alla società sportiva che l’ha conquistato sul campo”. Così passa il concetto che il diritto di partecipare ad un campionato è possibile solo se conquistato sul campo. Il dato che afferma che il titolo sportivo è privo di valore economico è ribadito dal comma 2 definendo “il titolo sportivo è personalissimo nell’ambito dell’ordinamento sportivo”. Andando a sgombrare il campo da possibili dubbi interpretativi. “CESSIONE DEL TITOLO SPORTIVO?” - Ma allora è così impossibile il “passaggio” del titolo sportivo? Perchè si parla di cessione del titolo sportivo? Diciamo subito che questo tipo di frasi sono erronee e qualcosa del genere non può coesistere, all'interno dell'ordinamento giuridico sportivo. Il titolo sportivo potrebbe passare da una società ad un'altra secondo da quanto disposto dall'articolo 52 comma 5 delle N.O.I.F. se vi fosse una fusione “alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione”. Anche la scissione puo' entrare in questo concetto: “il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione”. Queste tre possibilità devono essere comunicate entro il 5 luglio previa approvazione del Presidente Federale. Anche un cambio di denominazione (art. 17 NOIF), insieme al mutamento della sede sociale (art. 18 NOIF) ed un cambiamento dell'impianto sportivo (art. 19 NOIF), possono essere un passaggio del titolo sportivo che scavalcano l'articolo 52. Attenzione, però, che l'articolo 19 delle N.O.I.F. Afferma, al comma 2, che: “l'impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi”. Sempre connesso a questa problematica vi è l'articolo 19 comma 4 “Salvo deroga (…) non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra”. TRASFERIRE IL TITOLO SPORTIVO - Potrebbe essere, pertanto, opportuna una revisione di tale normativa, nel senso di poter consentire la cessione del titolo sportivo a titolo oneroso da una società ad un’altra ma soltanto nell’ambito della stessa città, in tal modo si garantirebbero: da una parte gli interessi economici della società-azienda che cede il titolo, e dall’altra parte gli interessi morali-sportivi delle tifoserie locali a non vedersi sottratto il proprio “bene emotivo domenicale”, costituito dalla possibilità di continuare a seguire la squadra della propria città al livello agonistico conquistato sul campo. Sicuramente si dovrebbe ritenere trasferibile il titolo sportivo nel caso di cessione dell’intera azienda sportiva, in quanto esso risulta essere il primo, e il più importante, elemento (l’avviamento) dell’azienda (come evidenziato dal TAR Lazio con la sentenza n. 9668/2004): ne consegue che non risulta certamente condivisibile l’impostazione assunta dal TAR Lazio, Sezione Terza, con la sentenza 12 agosto 2005, n. 6174 (questione Como/FIGC) in base alla quale il titolo sportivo non risulterebbe oggetto di trasferimento in caso di cessione d’azienda (“il trasferimento di azienda non comporta, di per sé, anche la cessione del titolo sportivo, in quanto non rientrante nel complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, ai sensi dell'articolo 2555 del Codice Civile: ciò perché il titolo sportivo, ai sensi dell’articolo 52, I capoverso, della NOIF, costituisce una posizione di status inerente al soggetto affiliato, rilevante all’interno dell’organizzazione sportiva, sicchè esso esiste solamente nella misura in cui è riconosciuto dalla F.I.G.C. nel cui contesto il relativo valore è destinato ad esprimersi e realizzarsi, onde la relativa disciplina rende inapplicabile la disciplina civilistica del trasferimento d’azienda”). IL LODO PETRUCCI – Dal 2004 è entrato in vigore, all'interno dell'ordinamento sportivo italiano, il cosiddetto Lodo Petrucci in base al quale se una società professionistica viene esclusa dal proprio campionato per motivi finanziari, attraverso questo Lodo è possibile non perdere il patrimonio sportivo cittadino assegnando ad una nuova società un titolo sportivo inferiore di due categorie rispetto a quello detenuto. Le caratteristiche per potersi avvalere di questa norma sono: Sede nella città; Solidità finanziaria; Garanzia della continuità aziendale in modo che possa continuare la tradizione sportiva. LA GIURISPRUDENZA: ATTENZIONE ALLE FUSIONI! - Prendiamo come punto di riferimento il Comunicato Ufficiale numero 64 del 15/01/2009 della Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio nel quale si faceva riferimento all'inibizione di un dirigente di una società romana per aver violato l’articolo 1 comma 1 e l’articolo 8 commi 1 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva per aver redatto, o comunque utilizzato, un verbale di assemblea della società di sua titolarità non regolarmente tenutasi e corredato dall’apposizione delle firme dei soci palesemente apocrife, e per avere, così, indotto i competenti organi federali ad approvare la fusione della società di sua titolarità sulla base di documentazione irregolare attestante deliberazioni dei soci in realtà mai avvenute. Al soggetto in questione veniva irrogata la sanzione dell'inibizione per anni cinque e la proposta di radiazione. Francesco Casarola Agente FIFA ed esperto di diritto sportivo cell.: 3206692014 email.: info@francescocasarola.com Facebook: www.facebook.com/tuttodirittocalcistico Twitter: @fcasarola