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IL VINCOLO DI GIUSTIZIA: L'APPROFONDIMENTO


articolo del 11/10/2012

IL VINCOLO DI GIUSTIZIA

Questa settimana mi soffermerò sul vincolo di giustizia. Un istituto posto a difesa dell'indipendenza della giustizia sportiva. Il telaio normativo in cui si colloca è composto dall' articolo 30 dello Statuto F.I.G.C. e dall'articolo 15 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per ciò che riguarda l'articolo 30 dello Statuto F.I.G.C. questo afferma che: “I soggetti di cui al comma precedente (tesserati ed affiliati, n.d.r.), in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”.

L'obiettivo di questo istituto è duplice: in primis l'obbligo di accettare diritti ed oneri derivanti dall'affiliazione e quindi dal tesseramento; in seconda battuta l'impegno di adire la giustizia sportiva per la risoluzione di controversie nascenti da attività sportive evitando quella ordinaria. La funzione del vincolo di giustizia è la tutela dei principi di celerità e di non ingerenza di terzi all'interno dell'ordinamento sportivo. Argomenti che ben si collegano con quella tutela giurisdizionale definita dall'articolo 24 della Costituzione, che definisce il diritto di adire gli organi giurisdizionali, ma se si negasse questo, allora si violerebbe la norma costituzionale in quanto la tutela verrebbe meno in maniera generale e preventiva.

Per ciò che concerne la parte sanzionatoria il Codice di Giustizia sportiva parla di queste squalifiche nei confronti della violazione della clausola compromissoria all'articolo 15 “I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'articolo 30 comma 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a:

a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società;
b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche”.

Nella seconda parte della norma si fa riferimento delle sanzioni pecuniarie:

2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda:

  • per le società di serie A da € 20.000,00 ad € 50.000,00;

  • per le società di serie B da € 15.000,00 ad € 50.000,00;

  • per le società di serie C da € 10.000,00 ad € 50.000,00;

  • per le altre società da € 500,00 ad € 20.000,00;

  • per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della L.N.P. da €

    10.000,00 ad € 50.000,00.

  • per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LPSC da € 5.000,00 ad € 50.000,00;

  • per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da € 500,00 ad € 20.000,00.

Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all’arbitrato, si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio”.

La Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio ha emesso una delibera, nell'ultimo comunicato, che farà giurisprudenza sulla qualificazione della violazione della clausola compromissoria. Infatti è stato ritenuto non colpevole un calciatore, Lamorgese, per la gara Terracina-Romulea di settore giovanile, che dopo aver subito un'aggressione, si costituiva parte civile nel procedimento penale così giustificando la decisione: “ L’addebito è però insussistente. Infatti la norma statutaria impone ai tutti i tesserati il rispetto delle decisioni degli Organi Federali sia in materia economica, tecnica o disciplinare, ed il divieto di adire la Giustizia ordinaria per eludere i procedimenti federali od impugnare le decisioni assunte dai detti Organi. La costituzione di parte civile nel procedimento penale introduce nel processo l’istanza della parte offesa volta ad ottenere la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in suo favore. E’ quindi evidente che colui che deposita la costituzione di parte civile non da' impulso al processo penale che proseguirebbe comunque per suo conto, né mira, evidentemente, ad eludere alcuna decisione della Federazione, che giammai potrebbe condannare un tesserato a risarcire i danni ad altro tesserato per un comportamento doloso tenuto nell’evento sportivo od a margine di questo, in quanto tale procedimento non è tra quelli contemplati dall’Ordinamento Federale. Quindi il Lamorgese non ha né eluso un provvedimento degli Organi disciplinari, che non poteva essere assunto, né ha derogato dal vincolo di giustizia, in quanto non avrebbe potuto adire alcun Organo Federale per richiedere la soddisfazione della sua istanza di risarcimento del danno. Dalla lettura orientata costituzionalmente delle norme statutarie discende quindi che il vincolo di giustizia non opera né per l’instaurazione del processo penale, in quanto a ciò osta la lettera e lo spirito degli articoli 24 e 25 della Costituzione, naturalmente non derogabili da alcun ordinamento infrastatuale, né per l’esercizio delle azioni all’interno del processo penale, e quindi per la costituzione di parte civile e la citazione del responsabile civile” (Comunicato Ufficiale 48 del 4.8.2012 Comitato Regionale Lazio.

In sostanza il ricorso alla costituzione di parte civile ha come obiettivo quello di soddisfare un risarcimento del danno che all'interno dell'ordinamento non potrebbe avere luogo, e la stessa costituzione della parte civile è possibile solo ed esclusivamente all'interno del procedimento penale, che non può essere negata in quanto contrastante con la lettera degli articoli 24 e 25 della Costituzione.

Non vi è dubbio che questa sentenza si scontri con una giurisprudenza costante che ha sempre punito qualsiasi tipo di mancata richiesta di autorizzazione da parte dei tesserati per soddisfare i propri diritti che sono sorti all'intero dell'ambito sportivo.

Una lettura, quella della Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio che si avvicina al pensiero del Prof. Napolitano, che sulla clausola compromissoria ha affermato: “A soluzione statale deve avvenire “se e solo nella misura in cui le istituzioni sportive non risultino in grado di predisporre adeguate forme di tutela”. Bisogna partire dal presupposto del riconoscimento dell'ordinamento sportivo e questo appare fuori di dubbio, viste anche le considerazioni della dottrina (per approfondimenti Santi Romano tra tutti,) nel delineare le caratteristiche dell'ordinamento particolare come quello sportivo”.

Appare evidente che l'articolo 30 dello Statuto F.I.G.C. è tuttora una norma tutta da comprendere e da interpretare. Il dibattito sembra non aver trovato pace e fine.



Francesco Casarola

Agente FIFA ed esperto di diritto sportivo

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