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REGOLAMENTI e NORME: LA NOSTALGIA PUO' COSTARE 8 MESI DI STOP, QUI E IN BRASILE....


articolo del 27/11/2012

LA NOSTALGIA DELLA PROPRIA PATRIA

PUO' COSTARE 8 MESI DI SQUALIFICA

Il caso del Cagliari calcio a 5 che, dopo

la stupenda stagione vissuta in A2,

ha perso per la saudade un brasiliano,

Lastrucci De Campos


In questo articolo ci occuperemo della fuga di un calciatore straniero, spinto dalla nostalgia per il proprio paese, nel caso in questione il Brasile, e la famosa saudade. Questo comportamento è punito dall'ordinamento sportivo dal combinato disposto degli articoli 91 comma 2 delle N.O.I.F. e 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

La vicenda riguarda un calciatore di nazionalità brasiliana il quale firmava un accordo economico con una società di calcio a 5 italiana. Dopo poco il tesserato inviava un messaggio, attraverso il social network Facebook, indirizzato al suo presidente e dichiarava di aver contattato il suo medico brasiliano, il quale gli aveva consigliato di ritornare nel suo paese perché aveva, a detta sua, problemi psicofisici. Dopo questa comunicazione il tesserato in questione non faceva pervenire nessuna informazione alla squadra di appartenenza.

Il caso in questione ci porta a riflettere dal punto di vista pratico in che cosa consistano effettivamente i doveri dei calciatori. Infatti, vero è che il calciatore in questione è un dilettante in quanto il calcio a cinque non rientra nella categoria del professionismo, ed è una disciplina che viene svolta sotto l'egida della Lega Nazionale Dilettanti con un'apposita Divisione. Ed è anche vero che i dilettanti non sono lavoratori subordinati o autonomi come affermato dall'articolo 94 ter comma 1 delle N.O.I.F. (a differenza dei professionisti); ma questo non significa che i calciatori e le società non abbiano nessun tipo di diritto o dovere gli uni nei confronti delle altre. Se così fosse ci troveremmo di fronte ad una situazione di incertezza e di non regolamentazione dei rapporti tra “non professionisti” e società.

Il calciatore non professionista a norma dell'articolo 94 ter comma 2 deve sottoscrivere un accordo economico annuale; una sorta di contratto di prestazione sportiva riservato solo ai non professionisti. La norma in questione ha una valenza puramente economica. Per quel che riguarda l'aspetto del comportamento delle due parti, la disciplina da applicare è quella contenuta nell'articolo 91 comma 1 N.O.I.F., che obbliga i calciatori a dover rispettare le disposizione emanate dalla FIGC e delle leghe ma sopratutto le prescrizioni dettate dalla società di appartenenza, che non devono essere contrarie ad altre norme specifiche.

Ora la domanda da porsi è: chi punisce e quale sanzione va comminata al tesserato che non ottempera al dettato dell'articolo 91 comma 1 N.O.I.F.? La risposta affermata anche dalla sentenza del caso che riguarda va cercata nell'articolo 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che punisce chi viola i principi di lealtà, correttezza e probità. Ad applicare la sanzione è, come disciplinato dall'articolo 92 comma 4, la Commissione Disciplinare su proposta della società. Quindi avviene diversamente dalla normativa “generale”, che pone in capo alle Commissione Disciplinare Territoriale la risoluzione delle controversie in ambito regionale, che riguardano la maggior parte dei non professionisti. Per cio' che riguarda la sanzione la Commissione Disciplinare, nel nostro caso, ha ritenuto congrua la squalifica di mesi otto. La sanzione non sarà applicata solo in Italia ma, in ottemperanza della normativa F.I.F.A. (vedi Regolamento Status e trasferimenti dei calciatori e allegati) e F.I.G.C., si applica l'istituto del C.T.I. (Certificato di Trasferimento Internazionale) detto anche Transfert: il calciatore che si trasferisce in un'altra federazione, può essere tesserato per questa quando la federazione precedente ha inviato il transfert. L'invio avverrà solo se il calciatore non ha nessun tipo di controversia con la società precedente e laddove abbia delle squalifiche da scontare, e queste saranno in vigore anche all'interno dei campionati della nuova Federazione. Quindi ne deriva che il nostro brasiliano pagherà la sua nostalgia con otto mesi di squalifica che comunque dovranno essere scontati se non Italia allora in Brasile.

Un consiglio spassionato appare evidente dalla lettura di questa sentenza, che abbiamo analizzato: se abbiamo una forte nostalgia forse è meglio pensarci un po' se partire o farne a meno.

Dott. Francesco Casarola

Agente FIFA ed esperto

di diritto sportivo

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