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Squalificato fino al 31/12/2011 Giorgio RICCI


articolo del 15/1/2009

LATINA SRL SSD - CECCHINA AL.PA.

Il Giudice Sportivo:

  • letti gli atti trasmessi dalla Commissione Disciplinare Territoriale a questo Organo Giudicante in merito al provvedimento disciplinare adottato nei confronti del calciatore ALONZI GIANLUCA (CECCHINA AL.PA. con C.U. n. 56 del 18.12.2008, squalificato fino al 31.12.2011 in quanto, nella gara in epigrafe svolgeva funzione di capitano della squadra, per cui, ai sensi dell' art. 3 comma 2 del C.G.S. risponde di comportamenti violenti commessi da propri compagni non individuati nei confronti dell'Arbitro.
  • Rilevato che l'Organo di seconda istanza individuava nel calciatore RICCI GIORGIO della Società CECCHINA AL.PA., l'autore del gesto di violenza ai danni del Direttore di gara, sulla base di una dichiarazione rilasciata dalla Società CECCHINA AL.PA. e sottoscritta dal tesserato RICCI;
  • pertanto, annullava la citata sanzione a carico del calciatore ALONZI.

PQM

DELIBERA

  • di squalificare fino al 31.12.2011 il calciatore RICCI GIORGIO della Società CECCHINA AL.PA. per aver colpito l'Arbitro, al 19' del primo tempo, con un pugno ad una guancia, procurandogli forte dolore all'arcata sinistra della mandibola, con fuoriuscita di sangue dal labbro, guaribile in gg. 7 s.c.

 

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