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Ecco la sentenza del G.S. che punisce l'Almas con lo 0-3 a tavolino


articolo del 30/4/2009

PISONIANO - ALMAS ROMA S.R.L.

Il Giudice Sportivo:

- Esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società PISONIANO nel rispetto dei termini abbreviati secondo quanto previsto dal C.U. n. 100/A del 27.02.2009 della F.I.G.C. con il quale si deduce che la Società ALMAS ROMA S.R.L. per effetto della sostituzione effettuata al 18' del primo tempo, si sarebbe venuta a trovare solo con un calciatore nato dal 01.01.1989 in poi, anziché due come previsto dal C.U. n. 1 del 01.07.2008 pag. 2 punto 3/A lett. b) chiedendo per l'effetto, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della Società ALMAS ROMA S.R.L.

- Il reclamo è fondato.

- Infatti, esaminati gli atti ufficiali, la Società ALMAS ROMA S.R.L. ha inizialmente schierato in campo i seguenti calciatori nella fascia di età: (1 nato dal 01.01.1988 in poi, 2 nati dal 01.01.1989 in poi, 1 nato dal 01.01.1990 in poi) CIUCCI ROBERTO (1988) TROIANELLO MICHELE (1989) FORTUNATI LUCA (1990), e NEGRO TIZIANO (1990).

- La Società ALMAS ROMA S.R.L., nel corso della gara, ha provveduto alle sottoelencate sostituzioni:

- al 18' del primo tempo esce il n. 3 NEGRO TIZIANO, entra il n. 17 CASAFINA ALESSIO (1988);

- al 1' del secondo tempo esce il n. 11 CIUCCI ROBERTO (1988), entra il n. 13 MODESTINI ALESSANDRO (1990);

- al 10' del secondo tempo esce il n. 9 PASCUCCI PATRIZIO (1985), entra il n. 14 VENTURI MAURO (1972).

- Considerato che, in virtù delle predette sostituzioni, la Società ALMAS ROMA S.R.L. è venuta meno all'obbligo di impiegare sin dall' inizio e per l'intera durata della stessa, almeno quattro calciatori distinti nelle fasce di età, come previsto dal C.U. n. 1 del 01.07.2008;

- Considerato che l'inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società ALMAS ROMA S.R.L. ai sensi degli art. 17 comma 5 del C.G.S. e 34 bis delle N.O.I.F. ed in virtù del C.U. n. 1 del Comitato Regionale Lazio del 01.07.2008, pag. 2 punto 3/A lett. b)

PQM

DELIBERA

- di accogliere il reclamo proposto dalla Società PISONIANO;

- di comminare alla Società ALMAS ROMA S.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

- di restituire la tassa reclamo.

 

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