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Promozione: Comunicato Ufficiale sulla gara Settebagni-Pro Calcio Sabina


articolo del 26/5/2009

SETTEBAGNI CALCIO SALARIO - PRO CALCIO SABINA

Il Giudice Sportivo:

- esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società SETTEBAGNI CALCIO SALARIO;

- rilevato in via preliminare che la stessa ha fatto pervenire a questo Organo Giudicante il reclamo in data 26.05.2009 a mezzo R.R., ben oltre da quanto previsto dal C.U. N. 101/A del 27.02.2009 della F.I.G.C., punto a) il quale prevede che "gli eventuali reclami avverso la regolarità dello svolgimento della gara, a norma dell'art. 29 del C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo, o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara, con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte."

- Considerato che, ai sensi dell'art. 38 comma 6 del C.G.S., tutti i termini previsti dal presente codice, sono perentori.

PQM

DELIBERA

- di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società SETTEBAGNI CALCIO SALARIO;

- di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio:

SETTEBAGNI CALCIO SALARIO - PRO CALCIO SABINA   1-3

- di incamerare la tassa reclamo.

 

 

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