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LA VOCE DEL DIRITTO/2° appuntamento - IL TESSERAMENTO a cura di Francesco Casarola


articolo del 24/2/2011

IL TESSERAMENTO DEI PROTAGONISTI DELLA VITA FEDERALE

In questa sede ci soffermeremo sul tesseramento in generale e sulle definizioni delle categorie dei calciatori.

Qualcuno si domanderà o si è già domandato, senza avere una risposta chiara, come si entra a far parte (dal punto di vista giuridico) della vita federale del giuoco del calcio. La risposta è nell’istituto del tesseramento.

Affinché l’ordinamento riconosca le prestazioni sportive di un calciatore è necessario un atto di adesione all’ordinamento sportivo; questo atto di adesione prende il nome di tesseramento. E ha le caratteristiche di:

- stretto formalismo

- rigidità e tipicità

CHI PUO’ ESSERE TESSERATO?

La risposta istintiva è che unicamente i calciatori possano tesserarsi, ma le NOIF (Norme Organizzative Interne alla Federazione) indicano, agli artt.36 e ss., anche altri soggetti quali:

- Dirigenti federali (art. 36 NOIF)

- Dirigenti e collaboratori nella gestione sportiva (art. 37 NOIF)

- Tecnici (art. 38 NOIF)

In questa sede ci soffermeremo in particolare sulla definizione che, a prima vista, potrebbe sembrare la più scontata, quella di "calciatore". Per le NOIF "calciatore" non è genericamente "colui che pratica il giuoco del calcio" [definizione che è a tutti chiara fin da bambini] ma è, innanzitutto, un atleta che svolge la sua attività sportiva con o senza remunerazione. In particolare l’Art. 27 NOIF distingue l’atleta in:

- Professionista

- Non professionista

- Giovane (a sua volta questa categoria si divide in "Giovane di serie" e "Giovane dilettante")

Per "professionista" si intende quell’atleta che svolge la sua attività sportiva in maniera onerosa, regolata da un contratto, con una formazione di Lega Nazionale Professionista o della Lega Professionisti Serie C. Il contratto sottoscritto dall’atleta non deve avere durata superiore ai cinque anni per i calciatori maggiorenni, mentre per i minorenni la durata massima è di tre anni e non si devono violare le norme definite dalla L. 91/81, e dagli accordi collettivi delle varie Leghe con la Associazione Calciatori.

Il primo contratto da professionista può essere stipulato da calciatori che abbiano compiuto 19 anni prima dell’inizio della stagione a cui si fa riferimento nella stipula del contratto. Salvo ciò che è disposto nell’art. 33 c. 3 NOIF rubricato "Giovane di Serie".

I calciatori non professionisti "sono quelli che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella LND compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il "Calcio a Cinque" e quelli che svolgono attività ricreativa"(art. 29 NOIF). Per questa tipologia di atleti è esclusa ogni tipo di forma di lavoro, sia autonomo che subordinato

Per "giovani" si intendono gli atleti tra gli 8 e i 15 anni di età., che possono svolgere attività nelle Leghe o che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Questa tipologia di atleta è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva.

Nel variegato mondo dei giovani vi sono anche "i giovani dilettanti", i quali possono assumere con la società della LND per la quale già tesserati un vincolo che avrà durata fino al 25° anno di età. Mentre i calciatori con la qualifica di "giovani di serie" sono quelli che compiono 14 anni e sottoscrivono un vincolo, dopo l’accoglimento del tesseramento per una società associata ad una Lega professionistica. Questi hanno un particolare vincolo con la propria società fino al 19° anno di età, questo per permettere alla società di poterlo addestrare e formare per la prima squadra. Fin dal 16 anno di età il giovane di serie può essere tesserato come professionista dalla propria società con contratto al massimo di durata triennale. Il giovane di serie può essere tesserato come professionista già all’età di 16 anni (vedi sopra sezione "professionista") ma il contratto non potrà avere durata superiore a 3 anni.

Nel prossimo articolo esamineremo il tesseramento dei giovani dilettanti alla luce del Regolamento della LND e dei comunicati della FIGC mentre nella terza puntata del tesseramento ci occuperemo dello svincolo sempre di attualità.

Francesco Casarola*

= Esperto in Diritto ed Economia dello Sport

Praticante avvocato in Diritto Sportivo presso lo studio legale Spadafora De Rosa.

www.francescocasarola.com

Per qualsiasi domanda, richiesta e consulenza inviate una e-mail: francescocasarola2@libero.it.

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