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LA VOCE DEL DIRITTO: IL TESSERAMENTO PARTE 2° a cura di Francesco Casarola


articolo del 7/3/2011

IL TESSERAMENTO/2

Le limitazioni del tesseramento per i dilettanti

  

Mentre nel passato intervento abbiamo analizzato il tesseramento dell’atleta, oggi analizzeremo le limitazioni di questo istituto alla luce della normativa federale in materia tenendo conto sia dei minori che degli stranieri.

L’art. 40 NOIF definisce le categorie e le limitazioni di alcuni soggetti da tesserare andando a precisare che ad alcuni di questi è fatto divieto di tesseramento.

Le tre categorie sono:

 

-         Allenatori (distinguendo il dilettante e il professionista)

-         Giovani calciatori

-         Stranieri

 

ALLENATORI

Nella prima parte della norma in questione si parla dell’allenatore distinguendo quello dilettante da quello professionista. Quest’ultimo non può in nessun modo essere tesserato come calciatore, mentre per il primo la norma apre al tesseramento limitatamente alla squadra presso cui svolge l’attività di tecnico. La sostanziale differenziazione è determinata dal fatto che l’allenatore dilettante è considerato come un amateur e per questo non può essere oppresso dalle stesse norme che sono applicate ai professionisti.

Quest’ultimo in nessun modo può essere tesserato come calciatore. Verrebbe subito da chiedersi: “E allora, i vari casi di player-manager, come è capitato ai vari Vialli, Zola, Di Matteo e altri?”. Va ricordato che a essi capitò la doppia chance quando la norma non era entrata in vigore, cosa che poi sarebbe accaduta nel 2007.

Per quel che riguarda il dilettante la norma apre al tesseramento solo per la squadra in cui svolge l’attività di tecnico. Questo in quanto il dilettante è visto come un amateur che si diletta facendo sport e per questo motivo non può essere oppresso da norme che evidentemente sono utilizzate per professionisti assimilabili a lavoratori subordinati.

 

GIOVANI CALCIATORI

La norma si sofferma sul delicato tema, tanto caro alla UEFA ed alla FIFA, dei giovani calciatori ossia di coloro che hanno meno di 16 anni. Per poter essere tesserati è necessario che il nucleo familiare si trovi da almeno 6 anni nella Regione in cui ha sede la società sportiva. Se manca quest’ultimo requisito sarà indispensabile il parere favorevole del SGS (Settore Giovanile e Scolastico), unitamente al  certificato di residenza e all’iscrizione scolastica.

Altra parte della norma di sicuro interesse è quello che dà la possibilità per motivi di studio il tesseramento di un giovane calciatore che abbia almeno 14 anni. Richiesta da farsi entro il 15 novembre previo certificato dello stato di famiglia e dell’iscrizione presso un istituto scolastico.

 

STRANIERI

L’art. 40 NOIF definisce il tesseramento degli stranieri. Prima di tutto afferma che si può tesserare l’atleta che non è vincolato ad una federazione estera: la documentazione da presentare è il certificato di residenza in Italia purché presenti il certificato di residenza in Italia ed un’autocertificazione in cui dichiari di non essere tesserato per alcuna federazione.

 

Dopo aver inquadrato la norma generale le NOIF disciplinano il tesseramento degli stranieri nella LND (Lega Nazionale Dilettanti) entro il 31 Dicembre di ogni anno ferma restando la normativa sull’immigrazione, ingresso e soggiorno degli stranieri

 

Per il tesseramento degli EXTRACOMUNITARI sono necessari

 

-         Transfert internazionale “Non professionista”

-         Certificato se lavoratore o studente

-         Permesso di soggiorno di non meno di un anno nel Comune o nella Provincia della società sportiva per cui si tessera l’atleta.

 

Mentre la normativa degli atleti COMUNITARI richiede per il tesseramento:

 

-         Transfert internazionale “Non professionista”

-         Residenza nel comune o nel Comune o nella Provincia della società sportiva.

 

Il transfert internazionale è l’elemento comune per il tesseramento dell’atleta straniero, sia esso comunitario o non. La Federazione estera ha 30 giorni lavorativi per far pervenire alla Federazione Italiana il transfert per riscontrare la posizione dell’atleta. Nel caso in cui non via sia l’invio vige la regola del silenzio-assenso.

 

Il tesseramento ha validità  di un anno, per questi atleti. E si pone come norma di chiusura quella che recita: “I calciatori non professionisti di cittadinanza italiana, trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente tesserati se avevano ottenuto il transfert internazionale, salvo richiesta di tesseramento a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero” (AR. 40 NOIF C. 11).

 

Il prossimo intervento ci  vedrà impegnati sullo svincolo dell’atleta dilettante, concludendo l’analisi dell’istituto del tesseramento.

 

Francesco Casarola

Esperto in Diritto ed Economia dello Sport

Praticante avvocato in Diritto Sportivo

presso lo studio legale Spadafora De Rosa

www.francescocasarola.com

Per qualsiasi domanda, richiesta e consulenza inviate una e-mail: francescocasarola2@libero.it.

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