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LA VOCE DEL DIRITTO: LO SVINCOLO DEL DILETTANTE, ANIMALE MISTERIOSO


articolo del 15/3/2011

LO SVINCOLO DEL DILETTANTE

E’ UN ANIMALE MISTERIOSO

 

Questa settimana parleremo dello svincolo del calciatore dilettante. Un problema più che risulta spinoso nell’intricata selva - simile a quella dantesca - del calcio degli “amateur”. Se prima il vincolo era a vita da qualche tempo il calciatore è riuscito a guadagnarsi una fetta di libertà (ma non tutta!) arrivando ad un legame che lo può legare a un club fino al compimento del 25° anno.

Il vincolo di tesseramento a norma dell’art. 32 bis NOIF è (modificato con C.U. FIGC 32/A del 16 maggio 2002) fino al 25° anno di età. Questo è richiedibile tramite istanza nel periodo compreso tra 15 giugno e il 15 luglio con lettera raccomandata o  telegramma da inviare al Comitato o Divisione di appartenenza ed in copia alla società con cui si era legati entro il 30 luglio di ogni anno.

La stessa norma ci specifica le caratteristiche del reclamo in caso di diniego: “Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo comunicato ufficiale seguendo le modalità previste dall’articolo 44 del Codice di Giustizia Sportiva.”

L’istituto dello svincolo è articolato nelle norme della Figc e consta di ben 11 articoli (dall’art. 106 all’art. 117 NOIF). Il primo di questi, l’art. 106 NOIF, ci dà un quadro generale delle possibili tipologie di svincolo:

 

-         Rinuncia da parte della Società

-         Svincolo per accordo

-         Inattività del calciatore

-         Inattività per rinunzia o esclusione dal campionato

-         Cambiamento della residenza

-         Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica “professionista”

-         Svincolo per decadenza del tesseramento

 

In questo articolo mi preme sottolineare l’importanza della “lista di svincolo”: un modulo predisposto dalla Segreteria Federale che deve essere compilato da parte della società (nel caso di accordo economico ex art. 94 ter vi deve esser apposta la firma del calciatore). Ed è possibile usufruire della “lista” una sola volta per ciascuno dei periodi stabiliti dal Consiglio Federale (art. 107 c. 3 NOIF). Altri due concetti importanti ricollegabili alla “lista di svincolo” sono: il reclamo avverso l’inclusione o l’esclusione negli elenchi che è possibile effettuare entro 30 giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale nei modi disposti dal Codice di Giustizia Sportiva.

 

Lo svincolo per accordo alle volte insieme alla fattispecie della rinuncia da parte della Società può nascondere uno svincolo tramite la corresponsione di denaro dal calciatore alla società (soprattutto per atleti minorenni o comunque in età di lega). L’ordinamento della FIGC non ammette la compravendita del vincolo (vietato dall’art. 39 c.2 del Regolamento della LND e contrario all’art. 1 c. 1 del Codice di Giustizia Sportiva). In Giurisprudenza e siamo nel Comitato Regionale Campano (C.U. del CR Campania del 23 Settembre 2010) non è stata ammessa la prova della registrazione della richiesta da parte di un presidente di una società di denaro per lo svincolo ad un atleta. Per la Commissione Disciplinare Territoriale dei testimoni avrebbero avuto una forza probatoria molto più efficace. La sentenza anche se non esaustiva ha aperto una via condannando il Presidente della società a due mesi di inibizione e 500 euro di ammenda in virtù della violazione dell’art. 1 c. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (non riconoscendo la violazione dell’art. 39 c. 2 LND). In sintesi mi associo a ciò che ha affermato il Dott. Sartori sul mensile “Il Calciatore” commentando questa stessa sentenza: “”Quattro mesi e 700 euro, poi ridotti rispettivamente a due e 500, rappresentano una sanzione ben misera e del tutto priva di forza deterrente. Se si intende combattere il diffusissimo fenomeno, autentica piaga che viola il diritto alla libera circolazione interna nonché alla pratica del calcio dilettantistico, Procura ed organi disciplinari devono inasprire le loro richieste”.

 

Combattere questa piaga rappresenta una grande possibilità per i calciatori che possono denunciare presso il Procuratore Federale tutti quei possibili dirigenti e presidenti che hanno il vizietto di richiedere un compenso per lo svincolo del calciatore dilettante. Limitando di fatto la libertà di associarsi da parte dell’atleta a un altro club, cosa già esistente con il vincolo fino a 25 anni: questa cosa, infatti,  protegge di più le società che il calciatore stesso.

Nella prossima settimana concluderemo l’analisi dello svincolo andando ad esaminare da vicino le fattispecie di inattività del calciatore, inattività per rinunzia o esclusione dal campionato e del Cambiamento della residenza.

 

Francesco Casarola

Esperto in Diritto ed Economia dello Sport

Praticante avvocato in Diritto Sportivo

presso lo studio legale Spadafora De Rosa

www.francescocasarola.com

 

Per qualsiasi domanda, richiesta e consulenza inviate una e-mail: info@francescocasarola.com   

 

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