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ENZO FOSCHI PRESENTA UNA MOZIONE UTILE E INTERESSANTE PER VOI ASSOCIAZIONI SPORTIVE


articolo del 15/3/2011

ALL’ATTENZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

ON.LE ABBRUZZESE

SEDE

MOZIONE

 

Oggetto:  controlli e verifiche alle associazioni sportive dilettantistiche a cura dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

PREMESSO

Che le associazioni sportive dilettantistiche svolgono un ruolo fondamentale nella formazione fisica, civica e sociale delle giovani generazioni;

CHE

Nella città di Roma e in particolar modo nei quartieri della periferia, le società sportive rappresentano spesso gli unici punti di aggregazione e di socializzazione;

 

CONSIDERATO

Che a differenza di altri modelli sportivi nazionali, quello italiano presenta una matrice organizzativa in cui migliaia di società sportive impegnano, spesso in maniera volontaria e a proprio rischio, un elevato numero di dirigenti e organizzatori che concorrono alla formazione di milioni di atleti. Le tantissime associazioni sportive che animano questo mondo molto spesso si organizzano, dal punto di vista gestionale, attraverso la figura del dirigente volontario e factotum; figura a volte non sufficientemente preparata per fronteggiare le problematiche sempre più complesse che hanno fortemente ridisegnato l’inquadramento fiscale e giuridico delle associazioni dilettantistiche dal 1997 a oggi;

 

CHE

-La Legge n. 398/91 “Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantesche” prevede agli art.1 e 2 che le ass. sportive, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, che svolgono attività sportive dilettantistiche e con una limitata attività commerciale, possono optare per l’applicazione agevolata dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e sull’IRAP;

-Le disposizioni di cui alla Legge 398/91 sono state successivamente rese applicabili alle associazioni senza scopo di lucro anche non sportive…omissis…e, per quanto concerne il settore sporivo dilettantistico, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro;

-l’art. 90 Legge 289/02 (Legge Finanziaria 2003) ha previsto ulteriori benefici in favore delle associazioni e in particolare all’art.11 ha previsto una modifica al TIUR (Testo Unico Imposte sui Redditi) di cui al DPR 917/86 prevedendo all’art. 149 l’esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche della norma che prevede la perdita della qualifica fi ente non commerciale qualora l’ente eserciti prevalentemente l’attività commerciale per l’intero periodo d’imposta;

-il comma 20 dell’art. 90  289/02, prima abrogata dall’art. 4 del DL n.72/04, è stata reintrodotta dall’art. 7 del DL n. 136/04 il quale è intervenuto specificando che il riconoscimento del CONI quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale, è requisito essenziale per godere delle agevolazioni fiscali previste all’rt. 90 Legge 289/02

CHE

-il CONI con delibera 1288 dell’11/11/04 istituisce il registro in questione;

-l’entrata in funzione del Registro telematico è avvenuta il 2/11/05 e pertanto, da tale data, è stata resa operativa la previsione di cui al DL n.136/04, ai sensi della quale il CONI è l’unico organismo certificatore delle attività svolte, e in questo senso si sono uniformati gli organi di verifica, controllo e repressione (Agenzia delle Entrate, GdF, SIAE);

-la delibera del CONI tuttavia, nulla ha precisato in merito a un eventuale vincolo ultimo di scadenza per effettuare l’iscrizione al Registro, soprattutto circa gli effetti che possono prodursi in conseguenza di eventuali ritardi nell’iscrizione né pubblicizzando adeguatamente tale obbligo, tanto che molti soggetti non hanno provveduto al perfezionamento dell’iscrizione, ritenendola adempiuta una volta ricevuta l’affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stesso;

-dal 2008 in poi si sono verificate ispezioni e verifiche da parte degli organi di vigilanza, sfociati in avvisi  di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale in assenza delle iscrizioni nel registro, ha sanzionato tale carenza con il disconoscimento della spettanza delle agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo dilettantistico;

VISTO

-che in questi mesi l’Agenzia delle Entrate ha avviato una capillare operazione di controllo e di verifica delle associazioni di promozione sociale elevando centinai e centinaia di multe per un corrispettivo di migliaia di euro, contestando alle associazioni, nella gran parte dei casi, meri problemi di natura formale o di contabilità ritenute incomplete o approssimative;

CONSIDERATO

Che, pur considerando l’attività di controllo un atto necessario e positivo, poiché mira a verificare la veridicità delle attività svolte dalle associazioni, va detto che risultano eccessive contestazioni quali i simboli e i loghi delle associazioni che recavano la dicitura estesa “associazione sportiva dilettantistica” invece della prevista sigla ASD, oppure modalità di convocazione delle associazioni, iter di comunicazioni, e altri aspetti minoritari;

-l’ingente numero di contestazioni previste dall’Agenzia delle Entrate, in particolare per i problemi di tipo formale, rischia di mettere in seria difficoltà il mondo sportivo dilettantistico oltre che coinvolgere in prima persona   i dirigenti sportivi e in particolare i presidenti che, come previsto dal codice civile, sono investiti della responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni assunte dall’associazione;

-le crescenti responsabilità di carattere civile e penale oltre alle problematiche fiscali insorte, stanno esponendo a grande rischio il patrimonio sociale rappresentato dall’associazionismo dilettantistico  e dal volontariato che in esso opera con un concreto rischio di chiusura delle attività

PER TUTTO QUANTO IN PREMESSA

 

IMPEGNA

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

A farsi promotori di ogni utile iniziativa  presso il Governo, affinché si svolgano tutti i necessari approfondimenti al fini e di verificare se e in quale modo sia possibile  affrontare e risolvere le istanze promosse dalle associazioni e dalle società sportive dilettantesche destinatarie degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e questo intervento muova nella direzione di una sanatoria giusta, tesa a salvaguardare   le peculiarità rappresentate dall’associazionismo sportivo dilettantistico per la capillare attività di promozione della salute e per la formazione sul piano fisico, civico e sociale in favore dei ragazzi e degli adulti che fanno attività sportiva nei nostri territori.

 

 

Roma, 14 marzo 2011

 

                                             Il consigliere Enzo Foschi

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