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LA VOCE DEL DIRITTO: LO SVINCOLO E LA REGOLA CHE COZZA CONTRO LA LEGGE VIGENTE


articolo del 22/3/2011

                             Lo svincolo

 

Concludiamo oggi l’analisi della fattispecie dello svincolo del calciatore dilettante. Andando ad analizzare le ultime tre norme delle NOIF (art. 109, 110 e 111). Ci rituffiamo quindi nello spinoso mondo del vincolo dello sportivo dilettante dopo aver analizzato in settimana il caso Ambrosi.

L’Art. 109 delle NOIF prevede lo svincolo per inattività del calciatore nel caso in cui un calciatore non è stato impiegato, per motivi a lui non imputabili, in almeno quattro competizioni ufficiali, previa richiesta alla propria società con lettera raccomandata per essere incluso nella lista di svincolo e da questo momento si hanno due possibilità:

1)    Il calciatore è svincolato se la società lo inserisce espressamente nella predetta lista di svincolo oppure propone opposizione al Comitato regionale.

2)    Se la società fa opposizione entro 8 giorni al C.r. per questo decide il Comitato in contradditorio tra le parti (accogliendo o rigettando le richieste che sono impugnabili innanzi alla Commissione Tesseramenti).

Di particolare interesse è l’art. 110 NOIF che riguarda lo svincolo d’autorità per inattività della società per tutti i calciatori tesserati, per una società che si ritiri o sia esclusa dal campionato o o alla quale sia revocata l’affiliazione: il provvedimento di svincolo è pubblicato nel C.U. della Lega o del C.R. in tal caso, i calciatori svincolati possono nuovamente tesserarsi per una società a meno che non abbiano già disputato una gara del girone di ritorno nel corrente campionato. Questo caso di svincolo è molto importante per quanto riguarda i casi di fallimento delle società delle quali ci occuperemo nelle prossime uscite di questa rubrica.

L’art. 111 NOIF rubricato con il cambio di residenza: prevede la possibilità per il calciatore che trasferisce la propria residenza in un Comune di un'altra regione o di un'altra Provincia non limitrofa alla precedente, dopo un anno dall’effettivo cambio di residenza (o 90 gg. nel caso di calciatore minorenne il cui nucleo familiare si sia traferito) di fare ricorso alla Commissione Tesseramenti per ottenere lo svincolo.

Ora vorrei attirare l’attenzione dei lettori sulla problematica del vincolo dello sportivo nella sua definizione assoluta. Per quanto riguarda il settore del calcio dilettantistico, con Comunicato Ufficiale 14 maggio 2002, n. 34/A, la F.I.G.C. ha soppresso l’istituto del vincolo a vita ed ha previsto un vincolo pluriennale fino all’età di 25 anni, sancendo il diritto per tutti i calciatori non professionisti di ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento al compimento del venticinquesimo anno di età (cfr. artt. 32 bis e 32 ter delle N.O.I.F. della F.I.G.C.).

Non volendo tediare chi legge su disquisizioni di tipo giuridico vorrei lanciare due spunti di riflessione. Se il diritto sportivo è un ordinamento che deve sottostare comunque alle leggi dello stato, allora come mai esiste il vincolo sportivo pluriennale fino a venticinque anni se la legge 91/81 cosiddetta del professionismo sportivo afferma all’art. 1 “l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”. Come si fa ad affermare che un calciatore è libero la sua attività in forma dilettantistica se è vincolato fino a venticinque anni?

Oltre alla legge e ben più importante sono le norme costituzionali. Ed infatti il nostro caro amico “vincolo” non va d’accordo con l’art. 2 della Costituzione ed infatti come fa lo sportivo ad essere libero di esercitare il diritto di esprimere la propria personalità nell’ambito delle formazioni sociali se è vincolato fino a venticinque anni ad una formazione sociale quale è un’associazione sportiva?  Ed è proprio il concetto di associazionismo che ci porta al contrasto con l’art. 18 della Costituzione da leggere come parte negativa nel senso di non far più parte di un associazione.

Come abbiamo visto sono molte le contraddizioni di questo mondo. Che non solo deve rinnovarsi e migliorarsi sul piano tecnico sportivo. Ma deve iniziare a risolvere i nodi di un diritto alle volte intricato e contradditorio.

Francesco Casarola

Esperto in Diritto ed Economia dello Sport

Praticante avvocato in Diritto Sportivo

presso lo studio legale Spadafora De Rosa

www.francescocasarola.com

 

Per qualsiasi domanda, richiesta e consulenza per reclami inviate una e-mail: info@francescocasarola.com.  

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