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IL RICORSO DELLA "VECCHIA" SU TACON, RESPINTO PER....


articolo del 21/4/2011

Il caso Tacon: inammissibile

il reclamo del Civitavecchia 1920

 

La Giustizia Sportiva regionale si è espressa sul caso Tacon, sul ricorso presentato dal Civitavecchia 1920, successivamente alla sconfitta dell'Antonio Sbardella (1-0) di Palestrina. Il ricorso, per il ritardo con cui è stato inviato, è stato dichiarato inammissibile. Il Palestrina, dunque, resta primo in classifica con quattro punti di vantaggio sui nero-azzurri: 72 i punti della formazione di Francesco Anconitano e Auguso Cristofari, 68 quelli della squadra di Adriano Clemeno e Alfonso Morrone.

Ecco di seguito il comunicato integrale uscito nel primo pomeriggio.

 

1. Giustizia Sportiva

1.1. Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Domenico Briguglio nella seduta del 20 aprile 2011, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

 

1.1.1. CAMPIONATO Eccellenza

GARE DEL 10/04/2011

Reclami

PALESTRINA A.S.D. - CIVITAVECCHIA 1920

Il Giudice Sportivo

- Sciogliendo la riserva di cui al preannuncio di reclamo pubblicato sul C.U. 131 del 14.4.2011

- Rilevato preliminarmente che la Società CIVITAVECCHIA 1920, rispettando i termini previsti ha preannunciato reclamo avverso l'esito della gara di cui in epigrafe.

- Considerato che il relativo reclamo è pervenuto a questo Organo Giudicante, a mezzo fax, spedito dallo Studio Legale Gianni, per conto della Società CIVITAVECCHIA 1920, il 14 aprile 2011, ben oltre quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 119/A del 17.1.2011 dalla FIGC relativamente all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate di Campionato.

"Per i procedimenti di prima istanza avanti al Giudice Sportivo Territoriale gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale Lazio entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo".

Considerato che la reclamante non ha osservato quanto stabilito dalla predetta norma

PQM

DELIBERA

1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società CIVITAVECCHIA 1920;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:

PALESTRINA - CIVITAVECCHIA 1-0

3) di addebitare la tassa reclamo

 

 

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