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I REGOLAMENTI E I SUOI ANGOLI MENO NOTI: IL RAPPORTO TRA LE SOCIETA' E I GIOCATORI. COSA FARE?


articolo del 26/10/2012



FUORI ROSA NEI DILETTANTI E

GLI OBBLIGHI DEI GIOVANI DI SERIE


Viste le tante richieste ricevute sull'argomento, da oggi e per le prossime puntate analizzeremo la parte delle N.O.I.F. che riguardano “i rapporti tra società e calciatori”. I primi due articoli di questa sezione definiscono gli obblighi in capo alle società (articolo 91 N.O.I.F.) e al tesserato (art. 92 N.O.I.F.). Alle prime è devoluto il compito di assicurare ai propri tesserati “lo svolgimento dell’attività sportiva” tenendo particolare riguardo alla categoria di appartenenza ed al contratto sottoscritto.

Sembra del tutto evidente che questo tipo di norma è volta a contrastare forme di “mobbing” o la tendenza e deviazione a “mettere fuori rosa” qualsiasi tipo di calciatore, ponendo come principio guida la tutela dell’attività agonistica e la cosiddetta scelta tecnica.

La norma è completata da un richiamo alla sanzione definita in maniera vaga ma pur sempre coercitiva. Infatti afferma che: “L’inosservanza da parte delle società nei confronti dei tesserati (...) comporta il deferimento agli organi di giustizia sportiva”.

Gli obblighi, come abbiamo visto sopra, non sono una prerogativa delle società ma riguardano anche i tesserati. A disciplinare questo secondo aspetto è l’art. 92 N.O.I.F., il quale nella prima parte in maniera sommaria e generica facendo riferimento al rispetto delle norme della F.I.G.C. e delle Leghe.

Inoltre, per quanto riguarda i professionisti, questi devono far riferimento agli accordi collettivi e ai contratti stipulati. Questa norma pone al comma 2 un particolare obbligo nei confronti dei giovani di serie ossia il tesserato in questione “deve astenersi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva”. La definizione di giovani si serie ci viene data dall’articolo 33 delle N.O.I.F., affermando che il calciatore, dal 14° anno di età, può assumere un particolare vincolo con una società associata alle Leghe professionistiche. Questo particolare status può rimanere in capo all’atleta fino al compimento del 19° anno di età.

Ritornando alle “attività incompatibili” appare evidente come la norma in questione sia troppo ampia ed è quindi devoluto all’organo di giustizia chiarire e definire i limiti di questo enunciato. Per quanto riguarda l’organo giudicante è la seconda parte della norma: “La Commissione Disciplinare” giudica “su proposta della società di appartenenza”.

Dalla lettura di questi due articoli si evince che anche i dilettanti possono essere tutelati dalla condizione di fuori rosa. Mentre le società professionistiche hanno un evidente potere sui loro giovani, i quali dovrebbero essere un patrimonio da custodire.

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