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IL CASO FREGENE-CAMILLO E' DI DUE ANNI FA. E PER UN CASO...


articolo del 6/5/2013



 MALAGO' E ABETE, D'ACCORDO, PER

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

SPORTIVA. MA DOPO, AVREMO

GLI STESSI RAPPRESENTANTI?

 

Il Fregene è stato penalizzato di un punto per una cosa riguardante la stagione 2010/2011. Poco male, visto il vantaggio dei bianco-rossi sul Real Pomezia, fatto di cinque punti. Gli stessi che dista la squadra tirrenica dal Santa Maria delle Mole, che ieri ha conquistato il campionato salendo in Serie D. Ma se i punti fossero stati tre o due, di divario dalla terza piazza, che battaglia sarebbe stata, domenica 12 maggio, la gara contro il Pisoniano da giocare al “Don Antonio Aureli”?. Ha risposto con una battuta, il direttore generale Massimo Corinaldesi, che di recente ha manifestato la sua intenzione di lasciare il calcio, anche per casi come questi. Prima di intervistarlo le nostre valutazioni.

Il presidente del CONI, fresco di elezione, ci riferiscono sia preoccupato e arrabbiato per come non funziona la giustizia sportiva nel nostro paese. Perfetto. Ma se pensa di riformarla e utilizzare i rappresentanti attuali, stiamo freschi, che non cambierà nulla o quasi niente. Perché per una storia risalente alla stagione 2010/2011 la sanzione arriva soltanto adesso, a una giornata dalla fine di due campionati dopo? Perché la federazione a livello nazionale non prende l’iniziativa su una riforma reale, non a parole, che tuteli, in modo autentico, non aleatorio, non pronunciato ai quattro venti, la base, in maniera da evitare queste cadute di credibilità, sue, della giustizia sportiva e dei campionati altrimenti spediti nel ridicolo? Perché non mettere una specie di prescrizione per certe storie, a garanzia delle società che iniziano una stagione con una gestione differente, con atleti diversi, con allenatori che sono altri, rispetto alle vicende personali?, e magari trasformare le sanzioni solo a livello economico nel relativo settore, senza violentare una classifica costruita sul campo?

E’ ora che i consiglieri federali, tutti, da Abete in giù, si mettano a tavolino e restituiscano, con la benedizione di Tavecchio, una consistente tutela delle società iscritte ai campionati. E la fortuna di questa medioevale F.I.G.C. è una soltanto. Che gli altri enti sportivi, in Italia, non siano cresciuti, per esempio, come le leghe della pallacanestro americana alternative alla N.B.A.: altrimenti sì, erano problemi difficilmente digeribili. Per non dire cavoli amari.

Massimiliano Cannalire


 

 

DAL COMUNICATO UFFICIALE DEL C.R. LAZIO N. 213 USCITO OGGI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG.

BARNABEI DARIO E DELLA SOCIETA’ POL. D. FREGENE.

La Procura Federale con atto del 28-3-2013 ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale il Sig. Dario Barnabei, presidente della società Fregene, per rispondere della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 del CGS e dell’articolo 8 comma 15 del CGS in relazione all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF, ed ha altresì deferito la società Fregene per rispondere delle violazioni ascritte al suo Presidente ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS. A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha posto la decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. del 14-4-2012, con il quale la società Fregene è stata condannata a corrispondere all’allenatore Pasquale Camillo la somma di € 1.500,00 oltre gli interessi legali dalle singole scadenze all’effettivo soddisfo, quale saldo degli emolumenti per la stagione sportiva 2010/2011, in accoglimento del ricorso presentato dal tecnico. La società Fregene non ha adempiuto nei termini perentori posti dalla decisione, irrevocabile non essendo soggetta ad impugnazione, e detto comportamento integra la violazione delle norme di cui in premessa sia a carico del Presidente della società, legale rappresentante, sia a carico della società per responsabilità diretta nel comportamento ascritto al legale rappresentante.

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava

ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Faceva pervenire scritti difensivi la società Fregene con la quale ha esposto di aver pagato quanto stabilito dal Collegio Arbitrale, con il lodo richiamato, con bonifico datato 9-7-2012 che l’interessato ne ha rilasciato ampia liberatoria il 5-7-2012. A tal fine ha allegato alle controdeduzioni copia del bonifico, giustificando altresì il lieve ritardo nel pagamento con la circostanza che, avendo interrotto i rapporti con il Camillo non aveva le coordinate bancarie per effettuare il bonifico ed aveva quindi richiesto tale dato al Comitato Regionale Lazio che aveva fatto pervenire un fax il 5-7-2012 contenente tali dati forniti dall’allenatore.

Alla riunione oltre il rappresentante della Procura Federale è presente il deferito Bernabei sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, ritenendo l’adempimento comunque tardivo ed ha richiesto per il Bernabei mesi sei di inibizione e per la società Fregene 2 punti di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il deferito ha invece insistito per il proscioglimento ritenendo che il termine per l’adempimento sia stato rispettato in quanto il bonifico è avvenuto solo quattro giorni dopo la comunicazione delle coordinate..

Ritiene la Commissione che i fatti ascritti ai deferiti emergano per tabulas. E’ ben vero che, contrariamente a quanto sostenuto in sede di discussione dal rappresentante della Procura Federale, il termine per l’adempimento decorre non già dalla data del lodo, ma dalla comunicazione della decisione alla società che deve adempierlo. Ciò in ossequio alla lettera ed allo spirito dell’articolo 94 ter comma 13 della NOIF. Incidentalmente va detto che è imprecisa anche la dizione contenuta nella raccomandata di trasmissione della decisione dal Collegio Arbitrale presso la LND alla società, in quanto il termine non può decorrere, come scritto, dalla data della comunicazione, ma dalla effettiva ricezione da parte della società, trattandosi di termine, come tutti quelli da cui una norma fa discendere un facere, recettizio, cioè che decorre dall’effettiva recezione. Diversamente opinando si accollerebbe a colui che deve adempiere l’alea del tempo occorrente al servizio postale per il recapito della missiva o del tempo che la segreteria impiega per inoltrarla effettivamente. Ciò detto va però osservato che la società non ha comunque rispettato il termine che decorreva dal 2-5-2012, data di effettiva ricezione della raccomandata.

Infatti l’unico documento a cui si deve far riferimento è la dichiarazione liberatoria, che è datata 5 luglio 2012, quindi ben oltre trenta giorni dal termine ultimo che scadeva il 1-6-2012. A nulla rileva la giustificazione addotta dalla società deferita, in quanto le coordinate bancarie del creditore potevano essere reperite dallo stesso in pochi minuti, senza passare attraverso il Comitato Regionale Lazio e, comunque, in atti, non vi è alcun documento che dimostri che la società si sia attivata tempestivamente in tal senso, risultando invece solo la comunicazione del Camillo, inoltrata al Comitato e da questo alla società, del 5 luglio 2012, che fa presumere senz’altro per un’attività tardiva della società quando il termine era ormai scaduto.

Va detto però, quoad poenam, che l’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF, per un evidente difetto di coordinamento, opera un richiamo improprio all’articolo 7 comma 6 bis del CGS oggi non più esistente mentre va applicato nella fattispecie, come correttamente enunciato nell’atto di deferimento l’articolo 8 comma 9 e 15 del CGS che prevedono una sanzione edittale minima a carico della società di un punto in classifica e dell’ammenda e l’inibizione per il Presidente. Ritiene la Commissione, discostandosi dalla richiesta della Procura Federale, che nel caso di specie possa essere applicata la sanzione minima edittale prevista considerando il breve ritardo intercorso tra il termine di scadenza e l’effettivo adempimento.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare le

seguenti sanzioni disciplinari:

- Sig. BARNABEI DARIO inibizione per mesi uno

- Pol. D. FREGENE penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato in corso ed

€ 500,00 di ammenda.

Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda

alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.

 

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  07/05/2013 - 14:49


La sentenza da un punto di vista del diritto è corretta, ineccepibile. La questione non è se la Società ha pagato o meno. La questione è che la Società ha pagato OLTRE i tempi previsti. Il termine PERENTORIO, va sempre rispettato, altrimenti, succede quello che è successo ..... . Per cui la questione non si pone nell'ottica giusta o sbagliata, perchè la sentenza è giusta. La cosa che non quadra, e qui sono solidale con il Terracina è la TEMPISTICA. Non si può emettere una sentenza ad una giornata dal termine del campionato, con tutto quello che ne conseguirà. La penalizzazione andava inflitta, nel caso, mesi fa. Questo avrebbe consentito al Terracina di poter recuperare il punto di penalità inflitto. In questa vicenda hanno perso tutti ....... il calcio, anche dilettantistico, sta perdendo quel poco di credibilità che rimaneva ........