ECC./A: IL COMUNICATO DELLA DISCIPLINARE SUL CASO LARROSA-APRILIA-CISTERNA
articolo del 11/2/2010
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. UMBERTO LAZZARINI, PRESIDENTE A.C.D. APRILIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E Con atto del 13 novembre 2009 A sostegno dell’incolpazione affermava che, dalle indagini esperite, era risultata, innanzitutto, la presenza di una irregolare pattuizione di ingente compenso economico stipulata tra la società ed il calciatore deferiti, che nel novembre Faceva pervenire articolate controdeduzioni la società deferita nelle quali in sostanza contestava gli addebiti per i seguenti motivi: a) non vi sarebbe stata violazione della clausola compromissoria in quanto la società avrebbe inoltrato nei confronti del calciatore una querela per truffa, per aver negoziato dei titoli rilasciati a garanzia di un adempimento e quindi per una ipotesi, in considerazione dell’astrattezza del titolo, svincolata dal rapporto sportivo; b) il contratto intercorso tra calciatore e società sarebbe nullo per la reciproca violazione di clausole essenziali; c) non risponderebbe al vero la circostanza di aver vietato al calciatore la partecipazione agli allenamenti, in quanto la contestazione si baserebbe sui “si dice” e non sarebbe suffragata da elementi di fatto, mentre sarebbe attendibile la contestazione esposta dalla società della sostanziale irreperibilità del calciatore in questione che sarebbe stato rintracciato con grande difficoltà anche dal rappresentante della Procura Federale. Aggiungeva inoltre la società che, al di là del rapporto formale di continuità tra Alla riunione per la discussione del deferimento partecipava, oltre al rappresentante della Procura Federale, il procuratore del deferito Lazzarini e quello della società. Preliminarmente Il rappresentante della Procura Federale e del deferito Lazzarini, munito di idonea procura, pattuivano invece la pena da irrogare in mesi Per la società deferita il rappresentante insisteva con ampia argomentazione sulle eccezioni e deduzioni già esposte nella memoria difensiva e sottolineava l’assoluta estraneità della società e dell’attuale gruppo dirigente alle vicende di cui al procedimento. Ritiene Non vi è dubbio che la società, rappresentata dal Lazzarini, abbia presentato una denuncia nei confronti del calciatore per truffa. Risulta altresì che la società ebbe a richiedere agli Organi Federali l’autorizzazione ad adire le vie legali contro il calciatore, senza ottenere la richiesta autorizzazione. Risulta inoltre che la denuncia attiene strettamente al rapporto di tesseramento intercorso tra il calciatore e la società ed alla corresponsione di assegni “a garanzia” dell’adempimento delle obbligazioni economiche assunte dalla società con una scrittura privata in cui era stata pattuita una renumerazione dell’attività svolta dal calciatore totalmente irregolare. Non vi è quindi dubbio che la denuncia attiene strettamente a rapporti di tesseramento e di rimborso (rectius di vera e propria remunerazione) intercorsi tra la società ed il calciatore e che la società non avesse ottenuto, pur avendola richiesta, la prescritta autorizzazione che, peraltro, correttamente non era stata concessa in quanto si chiedeva tutela per un rapporto totalmente irregolare. Non vi è inoltre dubbio che tra la società ed il calciatore siano intercorsi accordi economici totalmente vietati e che la società abbia corrisposto assegni a garanzia dei pagamenti differiti in rate mensili; ciò risulta cartolarmente dalla scrittura privata intercorsa tra le parti, dal telegramma inviato al calciatore dal legale della società, nonché dalla denuncia della stessa società Infine non vi è dubbio che al calciatore siano stati vietati l’accesso al campo di allenamento senza alcuna apparente motivazione. Nessun pregio hanno le difese della deferita in rapporto al mutamento di compagine societaria essendo evidente che il mutamento della denominazione sociale e della sede non fa perdere continuità alla personalità giuridica del sodalizio che, in virtù di tale continuità, consegue il titolo sportivo e deve quindi sopportare anche le pendenze disciplinari . “Quoad poenam” vi è da dire che per la violazione in materia di rimborsi economici prevede oltre la penalizzazione di punti in classifica anche la sanzione pecuniaria pari all’importo illecitamente concordato e corrisposto. Nella specie, quindi, la sanzione richiesta dalla Procura Federale dovrebbe essere considerata non adeguata alla pena edittale prevista. Non può però sottacersi che, di fatto, la sanzione andrebbe a colpire una società ed una compagine dirigenziale che, effettivamente, nulla hanno a che vedere con i protagonisti dei fatti. Per questo, e solo per questo, la sanzione richiesta appare appena congrua agli addebiti che sono effettivamente gravissimi e non meritano alcuna indulgenza. Tutto ciò premesso DELIBERA a) di stralciare la posizione del calciatore Ruben Dario Larrosa per omessa notifica dell’avviso di fissazione della riunione per la discussione del ricorso e manda alla segreteria del comitato per il rinnovo dell’avviso previo ricerche del nuovo domicilio dello stesso. b) di applicare su richiesta delle parti al dirigente di società Lazzarini Umberto, già presidente all’epoca dei fatti dell’ACD Aprilia (ora ASD Vigor Cisterna) l’inibizione per un anno; c) di ritenere Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo alla comunicazione. Manda la segreteria del