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ALLIEVI FASCIA B ELITE: SI RIGIOCA VITERBESE-TOR DI QUINTO


articolo del 8/4/2010



Roma – La partita Viterbese-Tor di Quinto allievi d’élite fascia B (la ex coppa Lazio) si rigiocherà: infatti a tutti i presenti era subito risaltato agli occhi l’errore, palese, commesso dal direttore di gara. Sul risultato di 0-0 l’arbitro concedeva un rigore al Tor di Quinto, tirato da Ranieri e respinto dal portiere giallo-blu. La palla tornava al giocatore romano che metteva il pallone in rete. A detta dell’arbitro si sarebbe trattato di fuorigioco (!) su calcio di rigore. Ma il regolamento dice un’altra cosa, come specificato nello stralcio del comunicato che riportiamo di seguito.

 

VITERBESE CALCIO S.R.L.  - TOR DI QUINTO

Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 73 del 25/3/2010 esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società USD TOR DI QUINTO e con il quale si deduce che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento per un palese errore tecnico commesso dall'arbitro nell'effettuazione di un tiro di rigore con conseguente danno per le Società.

Per l'effetto chiede l'ovvia ripetizione della gara, anche se palesemente non richiesta

Esaminati gli atti ufficiali, l'arbitro con onestà professionale, e quindi ne va dato merito, sul proprio referto, ammette che un calciatore della Società TOR DI QUINTO batte un calcio di rigore a proprio favore, il portiere della squadra avversaria lo respinge, il medesimo giocatore ricalcia il pallone in porta realizzando la rete che lo stesso annullava.

Tale decisione è errata, poiché la regola 14 del regolamento del gioco del calcio recita "IL PALLONE RESPINTO DAL PORTIERE PUO' ESSERE RIGIOCATO ANCHE DA CHI HA EFFETTUATO IL TIRO - LA RETE E' VALIDA". A seguito tale fatto i sostenitori della Società TOR DI QUINTO nel proseguo della gara, rivolgevano all'arbitro espressioni offensive e minacciose.

A fine gara, i medesimi impedivano all'arbitro di lasciare l'impianto sportivo

PQM

delibera

- di accogliere il reclamo proposto dalla Società TOR DI QUINTO;

- di comminare alla Società TOR DI QUINTO l'ammenda di Euro 100.00

- di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale  Lazio per i connessi adempimenti

- di restituire la tassa reclamo

 

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