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FOGLIANESE, LA DECISIONE DELLA COMMISIONE DEL GIUDICE ARTICO NEL DETTAGLIO


articolo del 6/8/2010



(374) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. COMUNALE DIL. FOGLIANESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2010/2011 DELLA PRIMA SQUADRA E AMMENDA € 3.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 159 del 17.6.2010). (375) – APPELLO DEL SIG. MAURO DE VECCHIS (allenatore della Soc. Pol. Comunale Dil. Foglianese) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 159 del 17.6.2010). Letti gli atti; Visti i ricorsi proposti dal sig. Mauro De Vecchis e dalla Soc. Pol. Comunale Dilettantistica Foglianese avverso la sentenza resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio (C.U. n.159 del 17 giugno 2010) con la quale il sig. De Vecchis è stato squalificato per anni tre e la Pol. Comunale Dilettantistica Foglianese condannata alla penalizzazione di 5 punti in classifica da scontare nel campionato 2010/2011 ed alla ammenda di € 3.000,00; Riuniti preliminarmente detti ricorsi per connessione oggettiva; Ritenuto che la Commissione Disciplinare Territoriale , in accoglimento del deferimento disposto dalla Procura Federale in data 28 maggio 2010, ha considerato sussistere da parte del De Vecchis la violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 7, commi 1 e 2, CGS per aver tentato di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Santa Marinella – Foglianese del 2 maggio 2010 (Girone A Promozione Laziale) mediante promesse ed offerte fatte telefonicamente al portiere della US Santa Marinella Maurizio Nencione e, conseguentemente, sanzionato la Pol. Foglianese per responsabilità oggettiva; Considerato che l’impianto accusatorio si basa sulle denuncie del Presidente della US Santa Marinella sig. Fronti e del calciatore Maurizio Nencione, tesserato per la US Santa Marinella; Preso atto che il Nencione era stato tesserato per la Pol. Foglianese, società che aveva lasciato dopo l’ingaggio del De Vecchis quale nuovo allenatore di detta Società per scelta tecnica dell’allenatore stesso; Rilevato che il tentativo di illecito si fonda esclusivamente su una telefonata intercorsa tra il De Vecchis ed il Nencione; Ritenuto che l’allenatore della US Santa Marinella, che al termine della gara in questione aveva avuto un grave alterco con il De Vecchis, interrogato dalla Procura Federale, 2 confermava il contatto telefonico tra il De Vecchis ed il Nencione essendogli stato riferito dal Nencione stesso; Rilevato che il calciatore Buratti (colui che, mentre era al telefono con il Nencione, gli aveva passato il De Vecchis), nulla ha potuto precisare in ordine a tale colloquio telefonico essendosi allontanato per andare negli spogliatoi ( al riguardo non appaiono convincenti le motivazioni della decisione di primo grado con le quali si assume che il Buratti non poteva non aver ascoltato, prima di allontanarsi, i contenuti della telefonata nella sua fase iniziale); Considerato che il De Vecchis ha confermato di aver parlato al telefono con il Nencione ma solo per chiedere spiegazioni sui messaggi di sfida provenienti dal calciatore che avrebbero potuto incidere sul clima della partita, dando dunque contrastante significato al contatto telefonico; Attesa la rilevanza della telefonata intercorsa tra il De Vecchis ed il Nencione, punto chiave di tutto l’impianto accusatorio, ma preso atto che nessuno, al di fuori dei due, ha ascoltato detta telefonata; Ritenuto che appare poco convincente che il De Vecchis, volendo “ammorbidire” i prossimi avversari, possa essersi servito come proprio contatto proprio del giocatore che al suo arrivo alla guida tecnica della Foglianese aveva escluso dalla rosa; Ritenuto altresì che appare ancor meno convincente che il De Vecchis, escluso il Nencione dalla rosa della squadra partecipante al campionato di Promozione, potesse proporgli un posto per l’eventuale campionato di Eccellenza, ovvero di una serie superiore; Valutato che le motivazioni su cui la Commissione Disciplinare Territoriale ha fondato la propria sentenza di condanna appaiono indiziarie e sprovviste di prove concrete, indizi che la CDT definisce “gravi e concordanti” ma che in realtà non lo sono essendo rapportabili a mere ipotesi visto che lo stesso Nencione nella propria denuncia scritta parla di “ tentativo di ammorbidimento” mentre nell’audizione del 17 maggio 2010 dinanzi alla Procura Federale riferisce di una “sensazione” che il De Vecchis volesse arrivare a quella conclusione: Ipotesi dunque e non prove anche con riferimento alla telefonata intercorsa tra il De Vecchis e lo Iannicelli, telefonata che non prova alcunché considerati i comprovati rapporti di amicizia esistenti tra i due; Ritenuto che deve concludersi per un impianto accusatorio non convincente basato solo su presunzioni che mal si conciliano con il comprovato precario rapporto tra De Vecchis, la società Foglianese e Nencione, determinatosi dopo l’allontanamento del giocatore dalla Società, idoneo a giustificare un comportamento conflittuale del Nencione, Ritenuto, infine, che non v’è in atti alcuna prova certa idonea a confermare il tentativo di illecito e tenuto in considerazione l’indirizzo di questa Commissione teso ad assolvere i soggetti indagati ove sussistano ragionevoli dubbi sulla loro colpevolezza P.Q.M. In accoglimento dei ricorsi annulla la decisone resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio e, per l’effetto, proscioglie il sig. Mauro De Vecchis e la Società Pol. Comunale Dilettantistica Foglianese da ogni imputazione. Dispone la restituzione della tassa versata al De Vecchis e nulla per la tassa non versata dalla Pol. Comunale Dilettantistica Foglianese.

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