LA VOCE DEL DIRITTO: L'AFFILIAZIONE DI UNA SOCIETA' ALL'INGRESSO IN F.I.G.C.
articolo del 19/2/2011
AFFILIAZIONE: LE SOCIETA’ SPORTIVE ENTRANO IN FIGC. In questo appuntamento settimanale parleremo del diritto all’interno del calcio. E prevalentemente delle categorie che ci riguardano da vicino ovvero l’attività all’interno del Comitato Regionale del Lazio. Partiremo dalle Norme Organizzative Interne della Federazione (di seguito NOIF): all’interno delle quali sono contenute le regole dello svolgimento dell’attività sportiva. Queste insieme al Codice di Giustizia sportiva sono i pilastri delle regole del calcio fuori dal campo verde. In questi primi articoli parleremo dei soggetti che svolgono l’attività del gioco del calcio. In questa categoria abbiamo le società, gli arbitri, i calciatori e gli altri tesserati. Partiamo dalle società, le quali sono l’asse portante dell’attività sportiva organizzata. Le principali situazioni che riguardano le società sono: l’affiliazione, la decadenza e la revoca dell’affiliazione. Prima di parlare di affiliazione, revoca e decadenza. E’ bene definire il concetto di società: ricordando ai lettori che parleremo principalmente di dilettanti (che la FIFA definisce quali "amateur"). L’art. 14 NOIF definisce come società "enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l’attività sportiva del gioco del calcio". Sotto il profilo giuridico le società sportive dilettantistiche vengono prese in considerazione con l’art. 90 c. 17 e 18 L. 27/12/2002 n.289 (norme che regolano principalmente la possibilità di avere agevolazioni per questi soggetti). Con particolare riguardo l’art. 90 c. 17 definisce le associazioni in: associazione sportiva priva di personalità giuridica, associazione sportiva con personalità e Società sportiva di capitali o cooperativa. Questa norma, oltre a definire quali sono le società dilettantistiche, pone in evidenza anche le qualità che esse debbano avere per poter usufruire dei benefici definiti dalla legge. Per ciò che concerne le caratteristiche e le modalità di affiliazione ci viene incontro l’art. 15 delle NOIF. Per entrare a far parte dell’ordinamento del giuoco del calcio si deve seguire una serie di adempimenti: 1) Inoltrare una domanda al presidente federale sottoscritta dal legale rappresentante 2) Definire l’elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi. 3) Dichiarazione di un idoneo campo di giuoco. 4) Atto costitutivo e statuto sociale 5) Tassa di affiliazione 6) Parere favorevole del Comitato regionale competente territorialmente (il parere spetta al CONI che ha demandato questa facoltà alle varie federazioni). E’ bene sottolineare come questo procedimento riguardi i dilettanti e non le società professionistiche dove l’iter è più complesso, e sarà trattato in un altro appuntamento in questa rubrica. Diciamo solo che ciò che viene differenziato, riguarda una normativa più rigida per le società professionistiche anche per l’evidente importanza dell’aspetto economico di queste categorie. Direttamente connesso all’affiliazione, vi sono i concetti di revoca e decadenza. A descrivere questi istituti è l’art. 16 NOIF. Questi due concetti devono prima di tutto essere distinti tra di loro: la prima parte della norma definisce il concetto di decadenza e non di revoca. E’ da sottolineare come ambedue siano deliberate dal presidente federale. La decadenza è un istituto che trova vita in quanto le società in linea generale non svolgono la loro attività o non vogliono fare più parte dell’ordinamento del gioco del calcio. L’articolo 16 pone due casi di decadenza: 1) Se le società non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia o di esclusione, l’attività sociale. 2) Se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell’affiliazione e della tassa di partecipazione all’attività ufficiale. Anche se specifica che il presidente federale può permettere di mantenere l’affiliazione della stessa società in caso di forza maggiore o di particolare rilevanze. Questo dopo aver ascoltato il parere della Divisione e del Comitato. Diverso è l’iter per la revocazione dell’affiliazione. Questo avviene per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo, e può essere deliberata anche su proposta della Co.Vi.Soc., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l’Attività giovanile e scolastica. Come abbiamo già detto la revoca avviene per gravi infrazioni che si intendono queste: 1) Violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eluder il divieto di cessione del titolo sportivo. 2) La recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta. 3) La reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati. 4) Le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale. Nei commi 5, 6 e 7 l’art. 16 delle NOIF parla di società in caso di insolvenza o fallimento della stessa. E della liquidazione della stessa società. Obbligando il presidente federale deliberando la revoca dell’affiliazione della società quando questa viene messa in liquidazione dal Tribunale (vd. Art. 13 L. 23/3/1981 n. 91), e come definito dal comma 7 per le società dilettantistiche, con la revoca dell’affiliazione della società in caso di liquidazione della società stessa ai sensi dal Codice Civile. Francesco Casarola Esperto in Diritto ed Economia dello Sport Praticante avvocato in Diritto Sportivo presso lo studio legale Spadafora De Rosa Per qualsiasi domanda o richiesta inviate una e-mail: francescocasarola2@libero.it