domenica 13 luglio 2025 | Roma | Meteo
 

» Calciolaziale > Eccellenza > Obiettivo su

SUPPLEMENTO DI LAVORO PER IL "NOSTRO" GIURISTA. IL CASO AMBROSI/LUPA FRASCATI


articolo del 16/3/2011



CASO AMBROSI OVVERO UN DOPPIO TESSERAMENTO

 

Del caso Ambrosi ho letto e sentito di tutto. Leggendo anche qualche sentenza già scritta. Nel mare delle mie riflessioni giuridiche mi sono sentito quasi inadeguato nel fare una riflessione tecnica sul fatto in questione. Infatti ho letto di penalizzazioni e varie pene. Ho letto articoli estratti dalle NOIF (anzi uno solo: art. 21 c. 4). Come se quell’articolo fosse la chiara lettera dell’errore commesso da Ambrosi (e con lui da Roccasecca e Lupa Frascati). O meglio che questo articolo fosse la chiave adattabile per una serratura facile da aprire quale la sentenza per le società che avevano tesserato il giocatore già citato. Così a me non sembra. Ed anzi appare tutto molto intricato. Senza aver visto le carte della vicenda non riuscirei coscientemente a dare una soluzione puntuale a questo caso. Per questo motivo farò una ricostruzione di quello che potrà essere per società e calciatore “accusati” di doppio tesseramento.

 

Prima di tutto i fatti: Ambrosi è stato tesserato in questa stagione prima con la Lupa Frascati poi con il Roccasecca. Contemporaneamente il giocatore in questione riveste la carica presidente della Lo.fra Srl (affiliata alla FIGC come formazione di puro Settore Giovanile) di Fiuggi, come da annuario del CR Lazio.

 

Appare chiaro dunque che il caso in questione sia da inquadrare nell’art. 21 c. 4 delle NOIF: “I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici  né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.”  Norma che palesemente ha nella sua ratio quella di evitare posizioni di controllo o di influenza su un'altra società attraverso soggetti che sono tesserati per due o più società.

 

Ma siccome la norma citata anche da noi è stata riportata da più voci, io cercherei di guardare al di là del naso della questione. Cercherei di capire i possibili scenari per questa vicenda. Pacifico che il giocatore verrà squalificato a tempo (minimo sei mesi). La problematica spinosa riguarda il Roccasecca e la Lupa Frascati ma anche tutte quelle società in cui Ambrosi ha militato nelle more del suo tesseramento come Presidente della Lo.fra Srl. Anche perché le infrazioni disciplinari si prescrivono  “della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo” (art. 25 lettera b Codice di Giustizia Sportiva ).

 

Al CR Lazio già vi è stato un caso ed  una sentenza della Commissione Disciplinare Territoriale (CU n. 100 del 25/02/2010) che riguarda un doppio tesseramento calciatore-dirigente. Nella sentenza in questione, che riguardava Grotte di Castro e Vis Aurelia come società mentre il calciatore-dirigente era Mastrodonato Quintiliano (giocatore tra i più popolari della regione avendo militato per anni nell’Astrea, tra le altre, n.d.r.), la Commissione aveva fatto emergere la responsabilità delle due società che lo avevano tesserato per la violazione dell’art. 1 c.1 C.G.S., che determina l’osservanza delle norme e degli atti federali. Ed aveva anche accertato la responsabilità oggettiva per la società in cui giocava il calciatore-dirigente (Grotte di Castro) mentre, per al club in cui era dirigente, gli veniva addebitata una responsabilità più grave ovvero oggettiva e diretta (art. 4 c.1 e 2 Codice di Giustizia sportiva).

 

Partendo da questa sentenza la domanda è: qual è la giusta pena per il nostro caso? Domanda che si porrà il giudice adito dal Procuratore Federale. A questa domanda sarà data una risposta attraverso una valutazione della colpa da parte delle società per cui era tesserato Ambrosi. E’ l’art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva a definire la scala delle pene rispetto alla gravità e alla natura del fatto illecito.  A questa norma si deve combinare l’art. 10 c.8 CGS che fa riferimento al caso in cui vi sia la partecipazione di calciatori che non abbiano titolo per prendervi parte (art. 10 c. 6 CGS).

 

Per il caso nostro, fermo restando la valutazione di Procura Federale e Commissione Disciplinare, si ha questo ventaglio di possibilità:

 

1)    ammenda con diffida

2)    penalizzazione di uno o più punti

3)    retrocessione all’ultimo posto in classifica

 

Tutto starà nel dimostrare la buona fede delle società, anche se questa risponde sempre per fatti imputabili a propri tesserati. per poter essere immuni o quasi da punti di penalizzazione.

 

PS.: Come mai ci riduciamo a deferimenti di questo tipo se le tecnologie moderne,  attraverso un database (con le schede anagrafiche di tutti i tesserati in FIGC), con un solo click, potrebbero rispondere a domande tipo "Il Sig. Tizio è tesserabile per la squadra la Sempronia? No, perché é tesserato come presidente della Società sportiva Pinco Palla". Tutto troppo facile, per questa modernità, e per questo sistema che si rivela eccessivamente fragile, e delicato.

 

Francesco Casarola

Esperto in Diritto ed Economia dello Sport

Praticante avvocato in Diritto Sportivo

presso lo studio legale Spadafora De Rosa

www.francescocasarola.com

 

Per qualsiasi domanda, richiesta e consulenza inviate una e-mail: info@francescocasarola.com.

Per poter commentare la notizia devi effettuare la login a Calciolaziale.com
Login | Registrati