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LA VOCE DEL DIRITTO a cura di Francesco Casarola: LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE


articolo del 20/4/2011



LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

 

Dopo le problematiche riguardanti il Giudice Sportivo, proseguiamo trattando dei reclami da presentare alla Commissione Disciplinare Territoriale.

La competenza delle decisioni di  quest'organo riguarda le materie normativamente previste:

-       sui casi di illecito sportivo e amministrativo ed ancora sulle violazioni dell'art. 24 dello Statuto Federale, dell'art. 1 CGS (“(...) devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”) e di ogni altra violazione per la quale è previsto deferimento della procura federale;

-       nei procedimenti in ordine a sanzioni di natura non economica irrogate o proposti dalla Società ai loro tesserati;

-       sulle sanzioni relative a fatti segnalati da denuncia di Organi Federali;

-       su investitura da parte del presidente regionale, dopo la dichiarata nullità di un procedimento di 1° grado dichiarato incongruo, illegittimo o comunque irregolare;

-       nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale;

-       mentre giudica in secondo grado contro le decisioni del Giudice Sportivo.

 

Per quanto riguarda l'impugnazione delle decisioni di primo grado della Commissione Disciplinare Territoriale, questa viene impugnata da parte delle Società di fronte alla Commissione Disciplinare Nazionale  (vd. Art. 37 e 44 CGS).

 

Il procedimento di fronte al CDT è instaurato sul reclamo della parte che la invoca, la quale ha l'onere della prova della causa escludente la propria responsabilità. Non ha il potere di modificare i risultati delle gare d'ufficio o su denuncia, ma solo su impugnativa da parte di chi vi è legittimato.

 

Quando le decisioni della commissione disciplinare territoriale non sono proponibili:

 

-       ammonizione e squalifiche a giocatori sino a due giornate di gara o squalifica a termine di durata non superiore a quindi giorni;

-       inibizioni per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, di durata non superiore ad un mese;

-       squalifiche di campo non superiori ad una giornata di gara;

 

Le altre caratteristiche del ricorso alla Commissione Disciplinare territoriale riguardano questi punti:

 

- La tassa deve essere allegata al reclamo

- Un presidente inibito può firmare un reclamo contro una sanzione personale ma non un atto della società: deve essere sostituito dal vicepresidente ovvero dal dirigente all'uopo delegato all'inizio dell'anno.

- Un reclamo dichiarato inammissibile non può essere più riproposto nel grado successivo di giustizia.

 

Una società o un singolo tesserato possono non dare seguito al preannuncio di reclamo ovvero, dopo averlo presentato, rinunziarvi. Ciò comporta la perdita della tassa versata e comunque questo non è possibile nei casi di:

 

1)    procedimenti di illecito sportivo;

2)    reclami per posizione irregolare di calciatori.

 

Contro le decisioni amministrative (non disciplinari) ma organizzative dei comitati, quali il rinvio d'ufficio di una giornata di campionato, ad esempio per neve, la composizione dei gironi di campionato, il criterio dei cosiddetti ripescaggi, non esiste la possibilità di presentare reclamo agli organi di giustizia sportiva.

 

Nella prossima puntata concluderemo il discorso della funzione e dello svolgimento dell'attività della Commissione Disciplinare territoriale con l'approfondimento sul patteggiamento e su altri punti chiave della procedura di questo organo.

 

Francesco Casarola

Esperto in Diritto ed Economia dello Sport

Praticante avvocato in Diritto Sportivo

presso lo studio legale Spadafora De Rosa

www.francescocasarola.com

 

Per qualsiasi domanda, richiesta e consulenza inviate una e-mail: info@francescocasarola.com

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