CASO OTTAVIA-OSTIA MARE del 10 aprile 2010: QUANDO UN MINUTO DI MELINA E UN COMUNICATO CONGIUNTO OLTREPASSANO "IL LIMITE DI CRITICA" DEGLI ORGANI DELLA FIGC
articolo del 26/4/2011
CASO OTTAVIA – OSTIA MARE del 10.04.2010 Quando un minuto di “melina” ed un comunicato In questo articolo parliamo della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (da ora CDT) pubblicata qualche giorno fa sul Comunicato Ufficiale n° 103, la quale va a colpire l'iniziativa di Ottavia e Ostia Mare, l'una opposta all'altra nella sfida del 10 Aprile 2010, valevole per il campionato Juniores d'élite), e riguardante l'invito “ai calciatori a praticare in segno di protesta, una fase di non gioco con la cosiddetta melina e leggendo contestualmente un comunicato non autorizzato.”. La decisione della CDT ha scaturito riflessioni sia dal punto di vista sociale che giuridico. Sotto il profilo sociale questo provvedimento della CDT ha scosso parte del movimento appartenente alla FIGC, in riferimento alla sanzione nei confronti di chi ha voluto criticare, con toni non aspri, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale riferita al caso Bini, che proscioglieva il Sig. Gennaro Durante dell'Almas, ma ancor di più un gesto per ricordare il giovane Alessandro Bini, scomparso su quell'ormai famoso ed infausto terreno di gioco Sant'Anna B. Per quanto riguarda l'aspetto giuridico della decisione: questa appare decisamente di più intricata interpretazione. Il ragionamento della CDT non appare essere solido e alcuni punti fanno riflettere. Vorrei partire dalla disamina di questa decisione dal centro della questione emersa dal provvedimento che afferma: “Pertanto chiara è risultata la responsabilità dei deferiti secondo propria gradualità, nel mettere in essere con il loro consenso e condotta, l'iniziativa arbitraria di cui trattasi, con l'intento di critica nei confronti degli organi della FIGC”. Da queste righe si denota il principio per cui secondo la CDT non vi è la possibilità di criticare l'operato della FIGC ed allora vorrei riprendere una decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. 59 2010/2011) che affermava “Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica e di manifestazione del pensiero, salvaguardato anche nell'ambito dell'Ordinamento sportivo, si concretizza nell'espressione di un giudizio o di un opinione che è frutto dell'interpretazione di un fatto ovvero dell'operato altrui”. Ricapitolando in ambito sportivo si può manifestare il proprio pensiero (come si legge nell'Art. 21 della Costituzione) anche attraverso lo strumento della critica, vero e proprio diritto protetto dall'ordinamento giuridico italiano. Allora come bisogna interpretare la violazione dell'art. 1 c. 1 Codice di Giustizia Sportiva (da ora CGS) il quale prescrive il dovere di lealtà, correttezza e probità? Questi, tra l'altro, sono stati oggetto di una decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del CR Abruzzo (C.U. 27 del 4/12/2008) la quale ha affermato la possibilità di critica di una decisione degli organi di giustizia sportiva: “Va sottolineato che il dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 CGS avrebbe dovuto imporre al presidente della società deferita di usare termini diversi e dal contenuto non offensivo per far valere le proprie ragioni.”. Anche per quello che ho scritto sopra credo che l'indagine giuridica della CDT dovesse vertere sul quesito: la “melina” ed il comunicato non autorizzato oltrepassano il limite del diritto di critica (come anzi detto accettato dall'ordinamento sportivo)? La Commissione Disciplinare della Serie A, nel 2001/2002 al C.U. 8 affermava che è possibile criticare un torto o errore subito attraverso un mero dissenso purché non si utilizzino termini quali “incapacità” e “incompetenza”. Il diritto di critica deve essere analizzato meno superficialmente e deve porre la problematica riguardante il limite da non superare che invece si inquadra nelle fattispecie di diffamazione o ingiuria quindi non deve superare il limite del ledere l'altrui dignità. Infine mi vorrei soffermare sulle pene irrogate, fermo restando il ragionamento veramente debole della sentenza, che appaiono in confronto ad altre decisioni in materia alquanto esagerate. In merito a questo punto ne cito solo due per onor di brevità: - Commissione Disciplinare Abruzzo (CU 27 del 2008/2009) per un soggetto tesserato che aveva detto “Abuso di potere, hanno determinato con dolo sanzioni ingiuste a nostro carico” veniva punito con 30 giorni di squalifica e 300,00 euro di ammenda per la società per cui era tesserato. E' possibile irrogare una pena di 4 mesi di inibizione ad un dirigente dell'Ottavia (Tarquinio Deli), un mese di squalifica al dirigente e al tecnico dell'Ostia Mare (Casillo e Cerrai)?, e sopratutto 1.500,00 e 1.000,00 euro di ammenda alle due società per aver criticato (e da come appare dalla sentenza) in maniera non aspra una decisione della Commissione Disciplinare Nazionale? Se fossi uno dei soggetti inibiti impugnerei la decisione della CDT sopratutto per capire quale sia il comportamento che ha superato il limite di critica difeso dalla Costituzione, nella speranza che la cosiddetta “melina” di 1 minuto, al termine dell'iter, non lasci strascichi anche di altro tipo o provvedimenti che appaiono forti e iniqui. Dal momento che analoghe situazioni di melina – messe in piedi anche per rivendicazioni economiche - sono state messe in atto in varie gare senza per questo maturare provvedimenti da parte degli organi di giustizia sportiva, che fosse nazionale o internazionale. Si pensi alle gare di Lega Pro Catanzaro-Pomezia e quella che nessuna ha dimenticato, visti gli sviluppi degli ultimi minuti di Danimarca-Svezia dell'Europeo del 2004. La cui situazione condannò all'eliminazione l'Italia.
congiunto oltrepassano “il limite di critica
degli organi della FIGC?
Successivamente la Procura Federale, su esposto del Comitato Regionale Lazio, deferiva il direttore sportivo dell'Ottavia, Tarquinio Deli, l'allenatore dell'Ostia Mare, Alberto Cerrai, i capitani di quelle due formazioni, Battistelli e Jacovissi, oltre al dirigente accompagnatore dell'Ostia Mare, Vincenzo Casillo, ed ancora le due società per responsabilità oggettiva (ex. Art. 4 c. 2 CGS); infine il direttore di gara Rezzonico di Civitavecchia, per non aver menzionato l'accaduto nel referto.
L'ultima segnalazione, che vorrei fare in merito all'accusa posta nei confronti dei soggetti che avrebbero violato l'art. 1 c. 1 CGS, riguarda una sentenza della Corte di Cassazione sez. V penale n. 2006/2009 che ha affermato in materia: “Non v'è dubbio che i provvedimenti giudiziari possono essere oggetto di critica, anche aspra, in ragione della opinabilità degli argomenti che li sorreggono, ma non è lecito trasmodare in critiche virulente, concretanti il dileggio di cui che li ha redatti”. L'ordinamento giuridico italiano da la possibilità di criticare i provvedimenti giudiziari mentre per il CDT questo non sembra possibile.
- Commissione Disciplinare Nazionale (CU 39 del 2009/2009) per un soggetto tesserato ce aveva riferito queste frasi “Questo è il calcio dei corrotti, il marcio non è solo nelle serie professionistiche ma anche nei dilettanti” e “questo sporco mondo del calcio” veniva punito con 2 mesi di inibizione e 1.000,00 euro di ammenda per la società di appartenenza.
Francesco Casarola
Esperto in Diritto ed Economia dello Sport
Praticante avvocato in Diritto Sportivo
presso lo studio legale Spadafora De Rosa
www.francescocasarola.com
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