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CASO AMBROSI ATTO III: Dove eravamo rimasti. Dove andremo a finire


articolo del 27/4/2011



CASO AMBROSI ATTO III

Dove eravamo rimasti e dove finire

 

Sembra ormai un’opera teatrale ed invece è un semplice illecito disciplinare. E’ l'ormai noto "Caso Ambrosi" per cui siamo giunti alla terza puntata. Quest'ultimo atto era doveroso per due motivi: una dimenticanza nella decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (di seguito CDT) e la prospettiva "del dove si andrà a finire" per quanto riguarda il procedimento sportivo.

Primo punto da evidenziare è una mancanza nella decisione del CDT del 21 aprile 2011. A prima vista era sfuggita anche a me, questa lacuna, poi riflettendoci, sono stato attanagliato dal dubbio. Alla fine non ho trovato risposta e rileggendo meglio la sentenza ho notato che la società LO.FRA S.r.l., deferita per responsabilità oggettiva (ex art. 4 c. 2 Codice di Giustizia Sportiva "di seguito CGS") non veniva né prosciolta né tanto meno, sanzionata. E' vero anche che il deferimento della LO.FRA. S.r.l. apparisse solo in epigrafe e nella decisione, però, non vi era l'affermazione o richiesta di archiviazione per l'illecito commesso da parte di questa società. Chi ha letto la sentenza sicuramente si è domandato: ma che cosa è accaduto alla LO.FRA. S.r.l.? A questa domanda non ho trovato risposta ma ancora la sto cercando.

Per ciò che riguarda la prospettiva futura: anche per quello che ho detto sopra, la Procura Federale potrebbe impugnare la decisione per una motivazione alquanto deficitaria (una delle caratteristiche delle decisioni così come disposto dall'Art. 34 c. 2 C.G.S. deve essere la motivazione anche sintetica). Ma procedendo con ordine bisogna fare un excursus nel sistema degli organi di giustizia all'interno della F.I.G.C. Infatti per quanto concerne le decisioni di primo grado della Commissione Disciplinare Territoriale si può presentare ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale così come previsto dall'art. 37 del C.G.S. Per poter impugnare la delibera si hanno 7 giorni dalla pubblicazione della stessa da parte della CDT o dalla comunicazione della delibera ai soggetti interessati.

L’eventuale terzo grado super federale riguarda il ricorso al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) così come disposto anche dall'art. 12 ter, c. 1 dello statuto CONI: "La competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserato o licenziati è del TNAS, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla federazione o comunque si tratti di decisioni soggette a impugnazione nell'ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 4 mesi, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia doping" anche se il ricorso a questo organo del CONI è molto costoso.

Nella mia ricerca di precedenti mi sono imbattuto in una vicenda che ha visto un deferimento per un doppio tesseramento nei confronti di Daniele L. della FC San Marco; la Procura Federale richiedeva otto punti di penalizzazione per questa società oltre ad una squalifica per il giocatore ma la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Calabria (CU n.121 del 13.3.2009), nella sua decisione, faceva emergere un sorprendente senso di giustizia. Infatti il CDT Calabria così deliberava: "Occorre esaminare approfonditamente ogni singolo caso ed accertare se i deferiti abbiano agito in buona fede o meno. Nel caso di specie è emerso che la Società San Marco, fin dal 29.8.2008, ha inviato all'Ufficio Tesseramenti del C.R. Calabria la richiesta di tesseramento e solo in data 17.11.2008 riceveva risposta negativa. In tale situazione probatoria nessuna responsabilità per colpa grave o per dolo può essere addebitata alla società (…) Pertanto la sanzione della penalizzazione non appare applicabile. Appare conforme a giustizia applicare la sola sanzione dell'ammenda.". Questa decisione è ammirevole per la volontà di punire lievemente un comportamento inevitabile. Ma allo stato dei fatti questa strada non è perseguibile ed infatti la Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. 88 del 7 maggio 2009) nel proprio ragionamento ha affermato una erronea applicazione dell'art. 10 c. 8 CGS. La CDN così disciplinava "se viene accertata la responsabilità della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni delle lettere:

g) penalizzazione di uno o più punti in classifica;

h) retrocessione all'ultimo posto in classifica;

i) sclusione dal campionato richiamando l'art. 18 c.1 CGS. (…).

La sanzione difatti è suscettibile di essere graduata, ma nell'ambito delle pene delle lettere g) e h), ) art. 18 c.1 CGS, da applicarsi secondo il prudente apprezzamento dell'organo giudicante in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione, senza quindi ricorrere, per i punti di penalizzazione in classifica, al criterio dell'automatismo". Alla fine erano comminati 4 punti di penalizzazione alla FC San Marco per 8 gare disputate da parte dell'atleta Daniele L. mentre quest'ultimo era sanzionato con sette mesi di squalifica.

Ritornando al nostro caso, il punto da analizzare riguarda quanti punti di penalizzazione meritino la Lupa Frascati ed il Roccasecca, in quanto la penalizzazione è l'unica cosa certa nel sistema giustizia all'interno della FIGC per quanto riguarda questo caso. Otto e tre punti sembrano eccessivi in virtù di quella riconosciuta colpa lieve così fatta emergere dalla decisione della Commissione Disciplinare Territoriale. A parere di chi vi scrive la Commissione Disciplinare Nazionale potrebbe "restituire" dai due ai quattro punti alla Lupa Frascati mentre un punto di penalizzazione potrebbe essere congruo alla colpa lieve per il Roccasecca.

Certo è che la soluzione ai doppi tesseramenti sono un computer ed un programma che contengono al loro interno la scheda anagrafica di tesseramento, e con questa banca dati poter dare potere autoritativo all'Ufficio Tesseramenti del C.R. Lazio, così come accade ed è disposto per i professionisti dall'art. 39 NOIF. Una possibile risposta a tutte queste ingenue domande c'è: la FIGC vuole far lavorare le Commissioni Disciplinari Territoriali e con questo illecito disciplinare ci sta riuscendo ma allo stesso tempo una problema del genere fa accapponare la pelle ancor di più nell'era dell'informatizzazione e di internet! Vi anticipo che questo non è l'unico illecito che potrebbe interrompersi (vedi la squalifica di giocatori che non sapevano di essere squalificati, anche in stagioni diverse) ma di questo ne parleremo un altra volta.Francesco Casarola

 

A margine di quanto dedotto dal nostro appassionato radiocronista e giurista sportivo, vorrei domandare - una volta dedotto che il pur esperto Giudice Sportivo Calabria si è dimenticato della Lo.fra. s.r.l. nell'ultimo dispositivo riguardante il caso Ambrosi - alla Procura Federale: ma la prescrizione di casi come questo non sono di cinque anni? Senza voler puntare il dito su nessuno, siamo sicuri che la Lupa Frascati e il Roccasecca fossero le uniche società da deferire? E che fine hanno fatto Cosenza, Viterbese e Monterotondo?

Quando qualche rappresentante federale volesse illuminarci col suo parere, saremmo ben lieti di pareri differenti e risposte ai quesiti sollevati.

Massimiliano Cannalire

Direttore di URANO SPORT

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