LA VOCE DEL DIRITTO di FRANCESCO CASAROLA: IL CASO ROMULEA-FONTE MERAVIGLIOSA
articolo del 9/5/2011
Roma 5 maggio 2011 Allievi Regionali Romulea vs F. Meravigliosa: quando la velina del direttore di gara diventa “carta straccia”. La Commissione Disciplinare Territoriale del CR Lazio nella decisione del 3-2-11 C.U. 58, in merito alla partita degli Allievi Regionali del 16 Gennaio 2011 Romulea – F. Meravigliosa nella quale avevano partecipato due giocatori: Toma e Leonardi. Il Fonte Meravigliosa proponeva reclamo per chiedere la vittoria a tavolino della suddetta partita contro la Romulea al Giudice Sportivo del CR Lazio. In quanto i due giocatori della Romulea avevano partecipato alla sfida anche se squalificati (come da ultimo comunicato ufficiale pubblicato dopo la partita in cui erano stati tenuti lontani in via cautelativa). Ma c'è un altro “se”, se la società della Romulea in buona fede e seguendo i principi che sono fondanti nel nostro sistema sportivo e riconosciuti dall'art. 1 c. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (da ora CGS) (tenendo in via cautelare i due giocatori fuori dalla partita) convinti che l'espulsione fosse avvenuta in campo ed in quanto per questi si ottempera al principio del c.d. “automatismo delle squalifiche.” Mentre la velina nella parte che riguarda gli espulsi non portava la distinzione tra fuori dal campo o non fuori dal campo. Quest'ultimo vero vulnus del sistema. In quanto si dà per prassi che questo discernimento deriva dal fatto che il direttore di gara ha fischiato la fine della gara e quindi la notifica del cartellino rosso non può avvenire in campo, per questo motivo il calciatore non viene a conoscenza della sanzione disciplinare. Ma allora la distinta di gara che viene restituita a fine gare che senso ha? Nessuno. Infatti in tutte le linea guida definite dalle varie Commissioni Disciplinari Territoriali afferma che la distinta restituita alla società dopo la gara è carta straccia o meglio serve solo per controllare se vi sono meri errori materiali. Sicuramente l'eccezionalità dell'istituto della c.d. squalifica non dal campo deve far emergere la problematica della notifica della squalifica stessa. Quest'ultima preme per essere chiarita. Anche per ciò che riguarda la squalifica in stagioni diverse (o a cavallo tra queste). A proposito della problematica della notifica di comunicazione della FIGC: l'Alta Corte di Giustizia del CONI ha affermato un principio che dovrà essere recepito “in qualche modo dalla FIGC” “Decisione 24/03/2010 Sig. Tebaldi/FISE” la quale afferma: “La pubblicazione di un comunicato sul sito web della Federazione non è idonea a far presupporre la conoscenza del suo contenuto”. Come si nota vi è un altro buco nelle norme all'interno del Comitato Regionale del Lazio. Buco che si risolverebbe attraverso un sistema informatico di invio di e-mail alle società con la notifica della squalifica oltre al classico comunicato. Questo sgomberebbe il campo da possibili mal di pancia delle società sopratutto per evitare sanzioni nel caso dello schieramento di giocatori squalificati nella stagione passata. La velina e la squalifica è un altro misterioso buco da poter chiudere. Praticante Avvocato Francesco Casarola