Caso Ambrosi
articolo del 13/5/2011
CASO AMBROSI E' LA RESA DEI CONTI. MA NON LA FINE DI UN FILM Il Caso Ambrosi prende pieghe che avevamo ampliamente prospettato. Per preparare questo articolo ho riletto tutte i miei contributi su questo argomento (ben tre), le due decisioni ma anche tutto quello che era stato scritto sul caso. E' stato divertente sopratutto rileggere con il senno di poi. E' stato divertente e quasi mi sono sorpreso vedere che il mio primo articolo era il più vicino alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (CDN). Proprio da un passo di quel contributo vorrei iniziare: “Qual'è la giusta pena per il nostro caso? Domanda che si porrà il giudice adito dal Procuratore Federale. A questa domanda sarà data una risposta attraverso una valutazione della colpa della società per cui era tesserato Ambrosi. E' l' art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva (“CGS”) a definire la scala delle pene rispetto alla gravità e alla natura del fatto illecito. A questa norma si deve combinare l'art. 10 c. 8 CGS che fa riferimento al caso in cui vi sia la partecipazione di calciatori che non abbiano titolo per prendervi parte (vd. Art. 10 c. 6 CGS)”. Dalla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale n. 90 del 12 maggio 2011 emerge la responsabilità per colpa lieve così descritta “in capo alle due società la sussistenza della colpa lieve (si cita testulamente) -non avrebbero potuto rilevare la contemporanea qualifica dirigenziale del calciatore tesserando, poiché non vi è una banca dati dei dirigenti consultabile dalle società ed il sistema federale non rileva, all'atto della richiesta di tesseramento, la sussistenza di tale motivo ostativo”. Ricapitolando il vero problema è stato capire quale era la giusta pena circoscritta però in una responsabilità per colpa lieve. La quale derivava dalla violazione dell'art. 21 c. 4 NOIF (norma che definisce il doppio tesseramento calciatore-dirigente) addebitabile per colpa lieve in quanto , riprendendo il mio secondo contributo, :“Lupa Frascati e Roccasecca avete sbagliato ma non potevate non sbagliare”. La sentenza è stata riformata in maniera totale. E' stato un vero e proprio ribaltone. Infatti la Commissione Disciplinare Nazionale ha affermato “In questo contesto appare equo rivedere la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, che, nell'ottica dell'assoluta particolarità del caso in esame, può essere per ragioni di equità ricondotta nell'ambito della sola ammenda comminata ad entrambe le società giusta la norma contenuta nell'art. 10 c. 6 CGS. Proprio da questo articolo vorrei ripartire. Infatti a riguardo la CDT aveva affermato: “si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari, ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l'utilizzazione di tali soggetti, che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara.”. Sembra quasi che la CDN presieduta dal Dott. Luce abbia voluto tirare le orecchie alla CDT riguardo a questo aspetto. Riconoscendo la bontà di questa norma e comminando alle due società l'art. 18 CGS lettera b) ovvero l' ammenda. Mentre ad Ambrosi (che non ha proposto ricorso) è andata bene in quanto l'architettura della decisione della CDN avrebbe potuto squalificare in maniera maggiore il calciatore. Ultima riflessione che vorrei fare riguarda una domanda che mi sono posto: “Che cosa ci ha insegnato questo caso?”. Sono molte le deduzioni che ho fatto alcune che posso esprimere altre invece le lascerò sul foglio di carta dovevo avevo appuntato qualche riflessione. Tra le considerazioni “esprimibili” bisogna distinguere quelle che riguardano la politica sportiva e quelle che riguardano il puro diritto. Il primo aspetto grida vendetta. In quanto sarebbero molte le possibili modifiche da porre in atto in materia di tesseramenti e tra questi una banca dati di tutti i tesserati (per evitare così casi di doppio tesseramento). Ed inoltre una maggior divulgazioni dei regolamenti da parte degli organi federali. Il secondo aspetto riguarda la mia personale difesa dell'art. 21 c.4 che sicuramente non va cambiato ma magari applicato a dovere. E grazie a dio che il principio più sono forte tecnicamente più ti devo penalizzare in classifica non è passato sotto la giusta scure della CDN. Per ora ma non è “forse” finita qui la storia Ambrosi lascia gli organi di giustizia sportiva della FIGC: solo questo è l'unico dato certo. Praticante Avvocato dott. Francesco Casarola