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LA VOCE DEL DIRITTO: IL TITOLO SPORTIVO


articolo del 27/5/2011



IL TITOLO SPORTIVO

QUANDO L'ESTATE SI FA CALDA.

 

CHE COS'E' E COME FUNZIONA,

QUESTO ISTITUTO

 

a cura di Francesco Casarola

 

 

CHE COS'E IL TITOLO SPORTIVO ?  L'estate è alle porte e con le la sbornia di notizie che parlano di titoli sportivi: sia i verdetti dei campionati, sia per i cambiamenti delle società dilettantistiche (vedi fusione, ecc.). Ma che cosa è il titolo sportivo? Per rispondere a questa domanda dobbiamo rifarci all'art. 52 delle Norme organizzative interne della federazione (“NOIF”): “Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti delle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato.” Il comma 2, letto in combinato disposto con il già citato c. 1 del medesimo articolo, è la parte operativa e di maggior interesse di questo argomento in quanto afferma: “In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.”

La ratio di questo istituto  è così riassumibile: “il problema nasce dal fatto che il titolo sportivo di una società della Città Pinco possa essere liberamente ceduto ad una società della città Palla, cosa che avrebbe l'effetto “di sottrarre al “campanile” di una città i meriti sportivi (conquistati o mantenuti dalla squadra) ma che la tifoseria sente propri, per avere contribuito alla loro conquista con la propria partecipazione “emotiva” profusa sugli spalti”. Esemplifica, in maniera così illuminante la funzione del titolo sportivo da parte dell'Avv. E. Lubrano nel suo contributo scientifico dal titolo “Ammissione ai campionati di calcio e titolo sportivo: un sistema da rivedere?!”).

Anche per ciò che ho detto sopra il titolo sportivo rientra in quel grande contenitore chiamato “specificità dello sport”, termine coniato dall'Unione Europea. Si evince il cosiddetto “interesse morale-sportivo del territorio” di notevole rilievo in quanto la partecipazione delle singole città al livello conquistato dalle proprie squadre sul campo costituisce un corollario del principio di “garanzia della regolarità dei campionati sportivi” e, come tale, deve essere salvaguardato dalla federazione che li organizza.

ANALISI DELLA NORMATIVA – Come già detto il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive della possibilità di partecipare ad un determinato campionato. Tralasciando i problemi che riguardano le formazioni professionistiche mi soffermerei su quello che è stato specificato dalla giurisprudenza soprattutto nella sentenza del Tar Lazio Sez. ter del 22 settembre 2004, n. 9668 (Napoli/FIGC) in tema di definizione del titolo sportivo.

Prima di tutto come si può definire il titolo sportivo: “ il titolo sportivo è una qualità inerente alla posizione di status che questi riveste nei confronti e nell’ambito dell’organizzazione settoriale di cui fa parte”. Quindi possiamo capire come questo sia uno status della società sportiva nei confronti dell'ordinamento sportivo. Ed infatti la stessa sentenza affermava “il titolo sportivo, in altre e più semplici parole, inerisce al soggetto affiliato in sé, perché non solo ne descrive il merito e la capacità sportivi, ma soprattutto la sua partecipazione all’organizzazione e, quindi, è una delle qualità del rapporto associativo dell’affiliato con la F.I.G.C.”

Mentre in seconda analisi si parla di “condizioni tecniche sportive” per definire  il risultato tecnico-sportivo s’identifichi con le condizioni tecnico-sportive che determinano (…) il diritto al relativo riconoscimento è un bene immateriale appartenente, in modo personalissimo ed esclusivo, solo alla società sportiva che l’ha conquistato sul campo”. Così passa il concetto che il diritto di partecipare ad un campionato è possibile solo se conquistato sul campo. Il dato che afferma che il titolo sportivo è privo di valore economico è ribadito dal c. 2  definendo “il titolo sportivo è personalissimo nell’ambito dell’ordinamento sportivo”. Andando a sgombrare il campo da possibili dubbi interpretativi.

“CESSIONE DEL TITOLO SPORTIVO?” - Ma allora è così impossibile il “passaggio” del titolo sportivo? Perché si parla di cessione del titolo sportivo? Diciamo subito che questo tipo di frasi sono erronee e qualcosa del genere non può coesistere all'interno dell'ordinamento giuridico sportivo.

Il titolo sportivo potrebbe passare da una società ad un’altra secondo da quanto disposto dall'art. 52 c. 5 NOIF se vi fosse una fusione “alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione”. Anche la scissione può entrare in questo concetto: “il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione”. Queste tre possibilità devono essere comunicate entro il 5 luglio previa approvazione del Presidente Federale.

Anche un cambio di denominazione (art. 17 NOIF) insieme al mutamento della sede sociale (art. 18 NOIF) ed un cambiamento dell'impianto sportivo (art. 19 NOIF) possono essere un passaggio del titolo sportivo che scavalcano l'art. 52. Attenzione, però, che l'art. 19 NOIF afferma al c. 2 che: “L'impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi” Sempre connesso a questa problematica vi è l'art. 19 c. 4 “Salvo deroga (…) non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra”.

 

TRASFERIRE IL TITOLO SPORTIVO - Potrebbe essere, pertanto, opportuna una revisione di tale normativa, nel senso di poter consentire la cessione del titolo sportivo a titolo oneroso da una società ad un’altra ma soltanto nell’ambito della stessa città, in tal modo si garantirebbero: da una parte gli interessi economici della società-azienda che cede il titolo; e dall’altra parte gli interessi morali-sportivi delle tifoserie locali a non vedersi sottratto il proprio “bene emotivo domenicale”, costituito dalla possibilità di continuare a seguire la squadra della propria città al livello agonistico conquistato sul campo.

Sicuramente si dovrebbe ritenere trasferibile il titolo sportivo nel caso di cessione dell’intera azienda sportiva, in quanto esso risulta essere il primo, e il più importante, elemento (l’avviamento) dell’azienda (come evidenziato dal TAR Lazio con la sentenza n. 9668/2004, riportata alla nota n. 30): ne consegue che non risulta certamente condivisibile l’impostazione assunta dal TAR Lazio, Sezione Terza, con la sentenza 12 agosto 2005, n. 6174 (questione Como/FIGC) in base alla quale il titolo sportivo non risulterebbe oggetto di trasferimento in caso di cessione d’azienda (“il trasferimento di azienda non comporta, di per sé, anche la cessione del titolo sportivo, in quanto non rientrante nel complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, ai sensi del 2555 c.c.: ciò perché il titolo sportivo, ai sensi dell’art. 52, I co., della NOIF, costituisce una posizione di status inerente al soggetto affiliato, rilevante all’interno dell’organizzazione sportiva, sicché esso esiste solamente nella misura in cui è riconosciuto dalla FIGC nel cui contesto il relativo valore è destinato ad esprimersi e realizzarsi, onde la relativa disciplina rende inapplicabile la disciplina civilistica del trasferimento d’azienda”).

 

Anche il titolo sportivo è quindi uno strumento perfettibile del sistema sportivo italiano. Il titolo sportivo è simile ad una bomba da maneggiare con cura.

Francesco Casarola

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