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ENIGMATICA CHIANCIANO: CANCELLATO IL VERDETTO DEL CAMPO


articolo del 21/6/2011



Il 5-1 ottenuto dalla Nuova Tor Tre Teste ieri pomeriggio contro il Pordenone, dopo un'autorevole partita giocata rimontando una rete agli avversari, viene cancellato dal Comunicato Ufficiale reso noto stamattina e riportante il numero 34, in cui, secondo il referto del direttore di gara la formazione romana ha effettuato otto cambi e non sette come recita il regolamento. Per questi motivi la partita, in sede di giustizia sportiva, vede sovvertito il risultato con il 3-0 d'ufficio in favore dei friulani.

Di seguito le determinazioni del Giudice Sportivo, in attesa della discussione del ricorso presentato dal club romano.

 

GIUSTIZIA SPORTIVA

 

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Maurizio Ciulli, nella seduta del 21/06/2011, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

GARE DEL 20/06/2011

* Gara Nuova Tor Tre Teste (Roma) – Pordenone (PN)

- Visto il referto della gara Nuova Tor Tre Teste (Roma) – Pordenone (PN), relativa alla Fase Finale a 6 Giovanissimi Dilettanti

e Puro Settore, disputata il 20 giugno 2011 e terminata con il punteggio di 5 – 1;

- rilevato che la Società Nuova Tor Tre Teste, nel corso della gara, ha effettuato numero otto sostituzioni di calciatori;

- considerato che la Sezione 10.7 del Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica prevede che

per le competizioni del Settore Giovanile è possibile effettuare un numero massimo di sostituzioni pari a sette;

- ritenuto che la sostituzione di un numero di giocatori superiore al consentito ha influito sul regolare svolgimento della gara ai

sensi dell'art. 17, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e tenuto anche conto di quanto previsto dalla Sezione 10.7 del

Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;

- visto l'art. 29, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva;

P.Q.M.

infligge alla Società Nuova Tor Tre Teste la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

 

 

 

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