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Le prime decisioni sul caso di Latina-Cecchina

 

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articolo del 19/12/2008

Il Giudice Sportivo ha preso le prime decisioni sul caso di Latina-Cecchina di domenica scorsa ecco il Comunicato Ufficiale:

 

LATINA SRL SSD  - CECCHINA AL.PA.

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società POL.D. CECCHINA AL.PA. si soprassiede ad ogni decisione in merito.

 

Non espulsi dal campo

Squalifica fino al 31/12/2011

ALONZI GIANLUCA (CECCHINA AL.PA.)  -  Calciatore facente funzione di capitano della squadra.

Perché, un proprio compagno di squadra non identificato, al 19' del primo tempo, colpiva l'Arbitro con un pugno ad una guancia, procurandogli forte dolore all'arcata sinistra della mandibola, con fuoriuscita di sangue dal labbro, guaribile in gg. 7 s.c.

Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 3 comma 2 del C.G.S. che testualmente recita: "il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli Ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato." La sanzione cessa di avere esecuzione, nel momento in cui è, comunque, individuato l'autore dell'atto.

 

 

 
   
 
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