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L'ISCHIA di CASTRO FINISCE IN 1° CATEGORIA: -15 E PENULTIMA


articolo del 22/5/2013



L’Ischia di Castro retrocede in Prima Categoria. E’ questo il verdetto che esce dalla Commissione Disciplinare Territoriale sul caso-Cappetti. Il giocatore che proveniva dal Montefiascone, e che è stato schierato in posizione irregolare per quasi tutta la stagione, ben 26 partite, non ha scontato la seconda delle due giornate di squalifica rimediate nel play-out del campionato degli Juniores Regionali “B”, per una gara giocata al termine della passata stagione. La partita con la Castrense, terminata 2-2, è diventata presto uno 0-3 in favore della prima della classe, e, inevitabilmente, un deferimento alle autorità sportive.

Ieri la Procura Federale ha chiesto 15 punti di penalizzazione che riporterebbero indietro: la tesi dell'organo inquirente è stata accolta interamente. L’Ischia, a questo punto in posizione di penultima della classe, va giù ritrovandosi a 28 punti dietro alla Boreale. La squadra di Ponte Milvio va a fare il play-out con il Pianoscarano, che si ritrova la nuova sest'ultima della classe, coi suoi 38 punti contro i 33 dei giocatori di Maurizio De Mattia.

Salve, completamente, La Storta e La Sabina. Quindi il girone B conta, comunque, due retrocessioni per via diretta, Cantalupo e Ischia di Castro, e attende le code di fine stagione. Una non è mai stata messa in dubbio, Fiano Romano-Comunale Capena. L'altra scaturirà dall'incontro di Viterbo tra il Pianoscarano, e la Boreale. Che si troveranno di fronte nel capoluogo della Tuscia.

Di seguito il dispositivo della Commissione Disciplinare Territoriale con tutte le argomentazioni e le relative determinazione.

 

Comunicato Ufficiale N° 234/LND del 22/5/2013

DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Nei giorni 21 e 22 maggio 2013, presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Commissione Disciplinare, presieduta dall’AVV. LIVIO PROIETTI e composta dal Sig. CARLO CALABRIA, Sig. MASSIMO D’APOSTOLI, AVV. FRANCESCO ESPOSITO, Sig. VINCENZO IANNONE con l’assistenza del Rappresentante dell’A.I.A. FABRIZIO NICOLLI ha assunto le deliberazioni che di seguito si riportano: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE LORENZO CAPPETTI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 22 COMMI, 6 E 8 DEL C.G.S.; DEI SIGG.RI MARZIALI PACIFICO, BILLI PIETRO ANTONIO, MARESCHI PERGIUSEPPE, SARALLI UBALDO, BALLANTI CRISTIANO E FOSSATI MICHELE, DIRIGENTI DELLA POL. ISCHIA DI CASTRO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 61 DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’ POL. ISCHIA DI CASTRO, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe, alla Commissione Disciplinare Territoriale, con atto dell’8.5.2013.

Nel deferimento vengono contestate al calciatore LORENZO CAPPETTI ed ai dirigenti indicati in titolo e alla loro Società di appartenenza, le violazioni degli articoli citati, per la partecipazione irregolare del calciatore CAPPETTI con la Società ISCHIA DI CASTRO, nelle gare del Campionato di Promozione della corrente stagione sportiva.

L’atto di deferimento è scaturito dalla trasmissione degli atti inerenti la gara ISCHIA DI CASTRO –

CASTRENSE del 17.3.2013, sul cui esito sia il Giudice Sportivo di primo grado che la Commissione Disciplinare, avevano riconosciuto l’illegittimità della partecipazione del calciatore CAPPETTI, infliggendo alla Società ISCHIA DI CASTRO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.

Tale decisione è stata adottata dagli Organi della Giustizia Sportiva poiché, il citato calciatore

CAPPETTI, squalificato per n. 2 gare con il C.U. del 17.5.2012, scontava la prima giornata di

squalifica nella successiva gara del Campionato Juniores Regionale, MONTEFIASCONE – S.

MARINELLA del 19.5.2012, allorché era tesserato per la Società MONTEFIASCONE.

La seconda giornata di squalifica, avendo il citato calciatore cambiato Società, avrebbe dovuto

scontarla, ai sensi dell’art. 22 comma 6 del C.G.S., nella prima gara ufficiale della prima squadra

della nuova Società di appartenenza e non nel Campionato Juniores Regionale, così come

erroneamente ha ritenuto la Società ISCHIA DI CASTRO, motivo questo che ha determinato la

sanzione della perdita della gara.

Il Procuratore Federale, dopo aver esaminati gli atti di gara e constatato la legittimità di tali decisioni, ha preso visione di tutte le distinte di gara, sin dall’inizio del Campionato di Promozione, e si è reso conto che il predetto atleta ha partecipato illegittimamente a ben 26 gare di campionato, ed esattamente:

FIANO ROMANO ISCHIA DI CASTRO DEL 2.9.2012

ISCHIA DI CASTRO VALLE DEL TEVERE DEL 9.9.2012

CANTALUPO ISCHIA DI CASTRO DEL 16.9.2012

ISCHIA DI CASTRO VIGOR ACQUAPENDENTE DEL 23.9.2012

LA STORTA ISCHIA DI CASTRO DEL 30.9.2012

ISCHIA DI CASTRO GRIFONE MONTEVERDE DEL 7.10.2012

BOREALE ISCHIA DI CASTRO DEL 14.10.2012

ISCHIA DI CASTRO BRACCIANO DEL 21.10.2012

CASTRENSE ISCHIA DI CASTRO DEL 28.10.2012

ISCHIA DI CASTRO FOOTBALL RIANO DEL 4.11.2012

COMUNALE DI CAPENA ISCHIA DI CASTRO DELL’11.11.2012

ISCHIA DI CASTRO LA SABINA DEL 18.11.2012

ISCHIA DI CASTRO PIANOSCARANO DEL 25.11.2012

SETTEBAGNI C.S. ISCHIA DI CASTRO DEL 2.12.2012

ISCHIA DI CASTRO TOR DI QUINTO DEL 9.12.2012

ANGUILLARA ISCHIA DI CASTRO DEL 16.12.2012

ISCHIA DI CASTRO SORIANESE DEL 23.12.2012

ISCHIA DI CASTRO FIANO ROMANO DEL 6.1.2013

VALLE DEL TEVERE ISCHIA DI CASTRO DEL 13.1.2013

ISCHIA DI CASTRO CANTALUPO DEL 20.1.2013

VIGOR ACQUAPENDENTE ISCHIA DI CASTRO DEL 27.1.2013

ISCHIA DI CASTRO LA STORTA DEL 3.2.2013

GRIFONE MONTEVERDE ISCHIA DI CASTRO DEL 24.2.2013

ISCHIA DI CASTRO BOREALE DEL 3.3.2013

BRACCIANO 1910 ISCHIA DI CASTRO DEL 10.3.2013

ed infine alla gara ISCHIA DI CASTRO – CASTRENSE del 17.3.2013, sulla quale si è già

espresso il Giudice Sportivo con delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del 4.4.2013, con la quale

trasmetteva gli atti alla Procura Federale.

Ha anche accertato il Collaboratore della Procura Federale che i Dirigenti sottoelencati hanno

sottoscritto e dichiarato, in violazione dell’art. 61 della NOIF, che i giocatori indicati in distinta

hanno partecipato tutti legittimamente alle partite in riferimento, sotto la responsabilità della

Società di appartenenza, malgrado il calciatore CAPPETTI non ne avesse titolo.

I dirigenti della POL. ISCHIA DI CASTRO responsabili di tali violazioni, sono stati:

PACIFICO MARZIALI per aver sottoscritto n. 11 liste di gara;

PIETRO ANTONIO BILLI per aver sottoscritto n. 5 liste di gara;

PIERGIUSEPPE MARESCHI per aver sottoscritto n. 1 lista di gara;

UBALDO SARALLI per aver sottoscritto n. 4 liste di gara;

CRISTIANO SARALLI per aver sottoscritto n. 3 liste di gara;

MICHELE FOSSATI per aver sottoscritto n. 1 lista di gara.

Alla conclusione di tale indagine, sono stati deferiti i predetti dirigenti e la POL. ISCHIA DI

CASTRO, per responsabilità oggettiva per le violazioni loro ascritte.

Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare Territoriale, è presente l’AVV.

FRANCESCO BEVIVINO, mentre per i deferiti sono presenti i Sigg.ri UBALDO SARALLI, PIETRO

ANTONIO BILLI e GIUSEPPE FOSSATI, rappresentati tutti dall’AVV. PIETRO MARZIALI.

Il Rappresentante della Procura si riporta integralmente all’atto di deferimento, affermando la

responsabilità dei deferiti e chiedendo:

per il calciatore CAPPETTI LORENZO 9 giornate di squalifica, per il Sig. MARZIALI PACIFICO 6

mesi di inibizione, per il Sig. PIETRO ANTONIO BILLI 4 mesi di inibizione, per il Sig.

PIERGIUSEPPE MARESCHI 1 mese di inibizione, per il Sig. SARALLI UBALDO 3 mesi di

inibizione, per il Sig. BALLANTI CRISTIANO 2 mesi di inibizione, per il Sig. MICHELE FOSSATI 1

mese di inibizione e per la Società POL ISCHIA DI CASTRO 15 punti di penalizzazione ed € 2000

di ammenda.

Il Sig. BILLI interviene affermando che la responsabilità di quanto avvenuto è esclusivamente da

addebitare a lui, in quanto, per gravi motivi familiari, è stato distratto dagli impegni societari.

Pertanto si assume totalmente la responsabilità di quanto accaduto, insistendo sulla totale buona

fede di tutti i soggetti deferiti.

L’AVV. PIETRO MARZIALI si riporta alla memoria difensiva trasmessa nei termini. Fa presente

che la Società ISCHIA DI CASTRO rimase sorpresa dal provvedimento del Giudice Sportivo con

cui veniva accolto il reclamo della CASTRENSE, la quale, scientemente, non denunciava

preliminarmente lo schieramento del calciatore CAPPETTI in lista nella gara di andata, per poi

poterne beneficiare con apposito reclamo nella gara di ritorno, comportamento questo da

considerare antisportivo e deplorevole.

Si appella all’art. 45 del C.G.S. per effetto del quale il calciatore CAPPETTI avrebbe dovuto

scontare la residua giornata di squalifica nel campionato Regionale Juniores nella nuova stagione

sportiva. Ribadisce la totale buona fede della Società e dei Dirigenti deferiti, facendo peraltro

presente che il calciatore CAPPETTI – del 94 – ha segnato solamente un gol. Esclude qualsiasi

intento doloso da parte dei deferiti, richiedendo in via principale il proscioglimento e in via

subordinata l’applicazione della sanzione minima della pena

Sottolinea gli sforzi economici sostenuti dalla Società ISCHIA DI CASTRO, Società dilettantistica,

e l’impegno sociale della stessa.

La Commissione Disciplinare ritiene preliminarmente che i fatti ascritti siano documentalmente

provati e concretizzano le violazioni contestate.

Va quindi fissata la sanzione per i deferiti, ed in tal senso, la Commissione non può che riportarsi

alle richieste avanzate dalla Procura Federale, per ciò che concerne la Società, in relazione ai

punti di penalizzazione, avendo la stessa violato il disposto dell’art. 22 comma 6 del C.G.S.,

mentre la sanzione economica, a carico della stessa, può essere contenuta entro limiti di minore

entità e che la squalifica proposta dalla Procura Federale nei confronti del calciatore CAPPETTI

LORENZO, può essere ridimensionata e riportata secondo gli abituali parametri adottati per casi

analoghi.

Per i Dirigenti va applicata la sanzione minima di inibizione.

Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di

irrogare le seguenti sanzioni:

calciatore LORENZO CAPPETTI giornate 3 di squalifica;

per i Dirigenti:

PACIFICO MARZIALI, l’inibizione per mesi 4;

PIETRO ANTONIO BILLI, l’inibizione per mesi 2;

PIERGIUSEPPE MARESCHI, l’inibizione per giorni 15;

UBALDO SARALLI, l’inibizione per giorni 45;

CRISTIANO BALLANTI, l’inibizione per 1 mese;

MICHELE FOSSATI, l’inibizione per giorni 15.

Per la Società ISCHIA DI CASTRO la penalizzazione di n. 15 punti in classifica da scontarsi nella

corrente stagione sportiva nel Campionato di competenza ed € 800,00 di ammenda.

Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della

comunicazione.

Manda alla segretaria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.

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